Concorso per 8 referendari in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 20-12-2016
Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Concorso (Scad. 19 gennaio 2017) Concorso pubblico, per esami, a otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa. ...
Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-12-2016
Data Scadenza bando 19-01-2017
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Concorso (Scad. 19 gennaio 2017)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista  la  legge  9  agosto  1948,  n.   1077,   istitutiva   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
    Visto il regolamento sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale del Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il regolamento sulle procedure concorsuali,  approvato  con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti
delle persone diversamente abili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  27  marzo  2006,  n.  80/N   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato il Regolamento del Segretariato generale  della  Presidenza
della Repubblica sul trattamento dei dati personali; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  30  dicembre  2008,  n.  34/N,
concernente la competenza  dei  collegi  giudicanti  a  decidere  sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e  prove  selettive  per
l'assunzione nei ruoli del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di otto posti  di  referendario
in prova  nel  ruolo  della  carriera  direttiva  amministrativa  del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a  otto  posti  di
referendario  in   prova   nel   ruolo   della   carriera   direttiva
amministrativa  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, di  cui  tre
riservati al personale di ruolo del  Segretariato  generale,  con  lo
stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal  Regolamento
di cui alla seconda premessa del presente decreto vigente  alla  data
dell'assunzione. La riserva di posti che non dovesse  essere  coperta
sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo
l'ordine di graduatoria. 
    2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il  personale
assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso. 
    3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso,  in  ragione   di   esigenze   sopravvenute,   nonche'   in
applicazione di disposizioni di  contenimento  della  spesa.  In  tal
caso,  il  Segretariato   generale   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero  ai  45  anni
compiuti in caso di dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di
Amministrazioni pubbliche; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d) uno dei titoli di studio di cui all'allegato A ed  eventuali
titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa in  vigore,
che costituisce parte integrante del presente bando,  conseguito  con
una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente. 
    I titoli di studio  conseguiti  all'estero  sono  ritenuti  utili
purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei predetti titoli italiani
dall'autorita' italiana competente.  In  questo  caso  e'  onere  del
candidato dimostrare la suddetta equipollenza  mediante  l'esibizione
del provvedimento che la dichiara. I candidati, ai quali venga  fatta
richiesta,   possono   attestare   il   possesso    dell'equipollenza
presentando apposita autocertificazione dalla quale devono  risultare
elementi atti a consentire di accertare il titolo di studio, la data,
il luogo e l'universita' di conseguimento e che  il  predetto  titolo
sia stato conseguito con un punteggio non inferiore a  quello  minimo
richiesto dal presente bando; 
      e) idoneita' fisica all'impiego; 
      f) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; 
      g) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   Amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      h)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da  quelli  di
cui alla lettera f), anche se siano  intervenuti  la  prescrizione  o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 3, comma 2. 
                               Art. 3 
 
 
Modalita' di presentazione delle  domande  e  ammissione  alle  prove
                             concorsuali 
 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  diretta  al
Segretariato generale della Presidenza della  Repubblica  -  Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 
    2.  Il  candidato  deve  dichiarare  nella   domanda,   ai   fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti  di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso  della  dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  fa  fede  la
data  di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'  competente.
Qualora siano intervenute  sentenze  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve  indicare
i reati e gli articoli del Codice penale  che  ne  hanno  determinato
l'adozione  o  l'avvio  per  consentire  al  Segretario  generale  di
valutarne  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  e
funzioni  alle  dipendenze  del  Segretariato  generale,  una   volta
acquisita e valutata la relativa documentazione. 
    3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo  di
segreteria,  a  parziale  copertura  delle   spese   della   presente
procedura, pari a € 10,00 (euro dieci), mediante bonifico  sul  conto
corrente bancario intestato a Segretariato generale della  Presidenza
della  Repubblica,  identificato  mediante  IBAN  IT24O  01005  03366
000000005100, indicando la causale «(nome e cognome del candidato)  8
referendari»;  dovranno  inoltre   essere   indicati   gli   elementi
identificativi del versamento (CRO). 
    4. Il Segretario generale puo'  disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato  al  concorso
ovvero la sua successiva  esclusione  dallo  stesso  per  la  mancata
osservanza delle modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  dei
termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  nonche'  per  il
difetto  o  la  perdita  dei  requisiti  previsti.  Il  candidato  ne
ricevera'  comunicazione  all'interno  dell'apposita  area  riservata
presente nella sezione «Concorsi»  del  sito  www.quirinale.it.  Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono comunicazione  di  esclusione  dal  concorso  devono
intendersi ammessi con riserva. 
    5. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente  in  via  telematica,  compilando  l'apposito
modulo entro la  data  di  scadenza  indicata  al  comma  successivo,
utilizzando  una  specifica  applicazione   informatica   disponibile
all'indirizzo:  http://www.quirinale.it  Ai  fini  della   procedura
telematica il candidato  deve  possedere  ed  indicare  un  indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica. 
    6. La procedura di compilazione ed invio on  line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24  (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Qualora  l'ultimo
giorno utile per l'invio on line della  domanda  cada  in  un  giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo. 
    7. Il sistema informatico  certifica  la  data  di  presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il  numero  identificativo  e
alla scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla  quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema  informatico  e  la  data  di   presentazione;   la   stessa,
debitamente  firmata,   deve   essere   consegnata   all'atto   della
presentazione alla prima prova scritta. 
    9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi. 
    10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta  da  patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con  l'idoneita'  fisica
di cui all'art. 2 comma 1 lettera e), nella  domanda  presentata  per
via telematica dovra' fare  esplicita  richiesta  -  ai  sensi  degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104  -  dell'ausilio
necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche'  segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e
strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La
patologia  dovra'  inoltre   essere   documentata   mediante   idonea
certificazione rilasciata da  struttura  sanitaria  pubblica  che  ne
specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per la  prova
preselettiva. 
    11. Per i candidati che, versando  nelle  condizioni  di  cui  al
comma  10,  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  tempo  previsto   per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali  e'
aumentato di  un  quarto.  Il  candidato,  ove  riconosciuto  persona
affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non  e'  tenuto  a
sostenere la prova preselettiva ed e'  ammesso  alle  prove  scritte,
previa presentazione della domanda di partecipazione di cui ai  commi
8 e 9 e della documentazione  comprovante  la  patologia  da  cui  e'
affetto ed il grado di invalidita'. 
    12. Il candidato ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  per  via
telematica le eventuali successive variazioni  di  indirizzo  e/o  di
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti  all'interno
dell'apposita  area  riservata,  la  quale  rimane   accessibile   al
candidato anche dopo la scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda. 
    13. L'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso di dispersione delle  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete indicazioni del recapito  da  parte  del  candidato  o  da
mancata ovvero tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  informatici,
postali o telegrafici non imputabili a colpa  dell'Amministrazione  o
comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore. 
    14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare una o  piu'
lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo -  su
cui intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la  partecipazione  al  concorso,  che
verra'  effettuato  secondo  le   modalita'   di   cui   al   decreto
presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N. 
    16. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica italiana n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella
domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  italiana  n.   445/2000)
previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni  mendaci.
L'Amministrazione  si   riserva   di   provvedere   anche   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 
    2. La Commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per  le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura. 
    3. La  Commissione  definisce  il  diario  delle  prove  d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in  generale
decide  su  tutte  le  questioni   attinenti   all'intera   procedura
concorsuale. 
    4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale. 
                               Art. 5 
 
 
                   Diario della prova preselettiva 
 
 
    1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  concorsuali,  qualora  il
numero delle domande presentate superi quaranta volte i posti messi a
concorso,  puo'  essere  previsto  il  superamento   di   una   prova
preselettiva, per l'espletamento  della  quale  l'Amministrazione  si
avvale di procedure automatizzate che possono essere gestite da  enti
o societa' specializzate. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  17  marzo  2017   verra'   data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello
stesso  avviso   verranno   date   comunicazioni   in   merito   alla
pubblicazione dell'archivio  dei  quesiti  nel  sito  internet  della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it  ed
alle  modalita'  di  svolgimento  della  prova   preselettiva.   Tali
comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3. Nella medesima  Gazzetta  Ufficiale  verra'  data  notizia  di
eventuali  differimenti  e/o  prescrizioni   attinenti   alla   prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di  notifica  a  tutti
gli effetti. 
    4. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una o  piu'  sessioni  di  esame,  il  Presidente  della  Commissione
esaminatrice stabilira' la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma  orale,  ai  candidati  presenti.  Tale  comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 100  quesiti
a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte e della
prova orale, ad esclusione di quelle in lingua straniera, estratti  a
sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio  dei  quesiti  di
cui al precedente art. 5, comma 2; ciascun quesito  consiste  in  una
domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo  una  e'
esatta. 
    2. La prova preselettiva si svolge con le modalita' ed  i  limiti
di  tempo  fissati  dalla  commissione  con  l'osservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 11. 
    3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa  la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di  testi  o
di tavole, ne' l'utilizzo  di  supporti  elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con  se'  telefoni
cellulari e altri dispositivi  mobili,  libri,  periodici,  giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse  o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni  caso
essere consegnati prima  dell'inizio  della  prova  al  personale  di
sorveglianza. Non e'  consentito  ai  candidati,  durante  la  prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza  di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova,  comporta
l'esclusione immediata dal concorso. 
    4. Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva  i
candidati devono esibire un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e  sede
stabiliti  ovvero  la  mancata  ammissione  a  sostenere   la   prova
preselettiva  di  cui  al  precedente  comma  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    6. La partecipazione  alla  prova  preselettiva  non  costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. 
                               Art. 7 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione della prova  preselettiva  e'  effettuata,  alla
presenza  della  commissione  esaminatrice  attraverso   procedimenti
automatizzati. 
    2. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del voto  finale  di  merito,  viene  determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    3. All'esito della  correzione  della  prova  preselettiva  sara'
compilata la relativa graduatoria secondo  l'ordine  derivante  dalla
votazione riportata dai candidati. 
    4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in  base  al
punteggio riportato nella  prova  preselettiva,  si  siano  collocati
entro il 200° posto. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che  hanno
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    5. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  verra'  data   comunicazione   della
pubblicazione nel sito internet  della  Presidenza  della  Repubblica
all'indirizzo  http://www.quirinale.it  dell'elenco   dei   candidati
ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
verra' data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario
delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove di esame consistono in cinque prove scritte ed in una
prova orale. 
    2. Per essere ammessi a sostenere le prove  d'esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di  riconoscimento,  in  corso  di
validita'. 
    3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto  a  una
delle prove scritte  previste,  nel  giorno,  ora  e  sede  stabiliti
comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    4. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per la  prova  orale  per  gravi  e  certificati
motivi di salute, la commissione fissa  una  nuova  data,  non  oltre
l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione  della  prova  orale  da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti  afferenti  alle
seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) diritto dell'Unione europea; 
      c) diritto amministrativo e contabilita' di Stato e degli  Enti
pubblici; 
      d) politica economica e finanziaria ovvero  diritto  civile,  a
scelta del candidato; 
      e) sintesi in lingua inglese. 
    2. Ognuna delle prove scritte di cui al comma 1, lettere a),  b),
c) e d) consiste nella redazione di un elaborato ed ha una durata  di
otto ore. La prova scritta di cui al comma 1, lett. e) ha una  durata
di quattro ore e consiste nella redazione di una  sintesi  in  lingua
inglese, senza l'ausilio del vocabolario e/o dizionario, di un  testo
di carattere giuridico o sociopolitico. Resta salvo  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 11. 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana  ed  i  testi  di  legge  non
commentati nonche', per specifiche  prove,  altro  materiale  che  la
Commissione potra' valutare utile; tale eventuale  circostanza  sara'
notificata insieme alla comunicazione di cui all'art. 7, comma  5.  I
candidati non potranno portare con se'  telefoni  cellulari  e  altri
dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani  ed  altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in  ogni  caso  essere  consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di  sorveglianza.  Non  e'
consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in  alcun  modo
tra loro  o  con  l'esterno.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento delle prove,  comportera'  l'immediata  espulsione  dalla
sede di esame. 
    4. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati
che avranno riportato un punteggio medio nel  complesso  delle  prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore  a
18/trentesimi in ciascuna prova. 
    5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la  Commissione
forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi   alla   prova   orale   con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco e' pubblicato nel sito
internet   della   Presidenza    della    Repubblica    all'indirizzo
http://www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene  data  notizia,
con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione
a mezzo raccomandata della data e della sede  della  stessa,  con  un
anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima  comunicazione  viene
indicato il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte ed il
conseguente punteggio medio. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere
un colloquio su tutte le materie oggetto  delle  prove  scritte,  ivi
inclusa quella che non e' stata  oggetto  di  opzione  da  parte  del
candidato, nonche' sulla Storia italiana dal 1861 ad oggi, anche  con
riferimento ai principali avvenimenti del  processo  di  integrazione
europea. 
    2. La prova orale in lingua  inglese  consiste  nella  lettura  e
traduzione di un breve testo scritto in  lingua  che  costituisce  la
base per una successiva conversazione. 
    3.  Nel  corso  della  prova  orale  verra'  anche  richiesto  al
candidato  di  dimostrare  una  buona  conoscenza  dell'utilizzo  del
personal  computer  con  particolare  riferimento  ai  piu'   diffusi
software  applicativi  (Word,  Excel,  Outlook,  Internet  Explorer),
nonche' la capacita' di ricerca  di  informazioni  via  internet  con
particolare riguardo all'utilizzo di banche dati. Il  candidato  deve
altresi'  dimostrare  la  conoscenza  delle  problematiche  e   delle
potenzialita'  connesse  all'uso  degli  strumenti   informatici   in
relazione ai processi  comunicativi  in  rete,  all'organizzazione  e
gestione delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza  degli
uffici e dei servizi. 
    4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 
    5. I candidati che ne  abbiano  fatto  espressa  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso sostengono  inoltre  una  prova
facoltativa  nella  o  nelle  lingue  straniere  prescelte,  con   le
modalita' di cui al comma 2. Tale prova e' valutata per non  piu'  di
0,20 punti per ciascuna lingua. Il  punteggio  ottenuto  nella  prova
facoltativa non contribuisce al raggiungimento del  punteggio  minimo
di cui al comma 4, richiesto per il superamento della prova orale. 
    6. Al  termine  di  ogni  seduta  d'esame  la  commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e dell'eventuale  punteggio  aggiuntivo
conseguito nella prova facoltativa  di  lingua  straniera.  L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso in  luogo  a
cio' destinato presso la sede d'esame. 
                               Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  del  punteggio  medio
riportato nelle prove scritte e  di  quello  conseguito  nella  prova
orale.  Al  punteggio  cosi'  ottenuto  verra'  sommato   l'eventuale
punteggio aggiuntivo conseguito nella  prova  facoltativa  di  lingua
straniera. 
    2. A parita'  di  punteggio  trovano  applicazione  i  titoli  di
preferenza indicati nell'allegato B.  Per  consentire  la  formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i  documenti
comprovanti l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza;  tali
titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La graduatoria di  merito  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego,  approvata  con  decreto  del
Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata
nel sito internet della  Presidenza  della  Repubblica  all'indirizzo
http://www.quirinale.it; di tale pubblicazione  viene  data  notizia,
con  valore  di  notifica  nei  confronti  degli  interessati,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    4. Dalla data di  pubblicazione  sul  sito  internet  decorre  il
termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 12 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata  ai  sensi  dell'art.
11, tenuto conto della  riserva  di  posti  di  cui  all'art.  1,  da
applicarsi a favore di coloro che siano risultati  idonei  e  abbiano
riportato un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che verra' loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  I
vincitori sono sottoposti  a  visita  ed  esami  medici  al  fine  di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    3.  I  vincitori  in  possesso  dei  requisiti  prescritti   sono
nominati,   in   prova,   nel   ruolo   della   carriera    direttiva
amministrativa. 
    4. Il periodo di prova ha la  durata  di  un  anno  di  effettivo
servizio, al  termine  del  quale,  previo  giudizio  favorevole  del
Consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso  e'  nominato
in ruolo. Durante il periodo di prova il vincitore  del  concorso  ha
gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e  gode
dello stesso trattamento economico. In caso di conferma in  ruolo  il
periodo di prova e' valutato a tutti gli  effetti  come  servizio  di
ruolo. 
                               Art. 13 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso  se  vi  abbiano  un  interesse  diretto,
concreto  ed  attuale  per  la  tutela   di   situazioni   giuridiche
direttamente  rilevanti,  inviando   la   relativa   richiesta   alla
Segreteria della commissione  esaminatrice  presso  il  Servizio  del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3
comma 1. 
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  del  regolamento  del  Segretariato  generale  sul
trattamento dei dati personali, approvato con  decreto  presidenziale
27 marzo 2006, n. 80/N, i dati  personali  forniti  dai  candidati  o
comunque acquisiti  dal  Segretariato  generale  saranno  raccolti  e
conservati presso il Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini  della  gestione  della
procedura  concorsuale  e  saranno  trattati  anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti  la  gestione  del  rapporto  medesimo.  Il  trattamento  e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte  della  commissione  esaminatrice,  con  l'ausilio  di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita'. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso. 
    3. L'indicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    4. L'interessato ha il diritto di accedere ai  propri  dati,  far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alle  disposizioni
vigenti,  nonche'  ha  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  non
legittimo  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  rivolgendo   le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art.  3
comma 1. 
                               Art. 15 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al collegio  giudicante  e  al
collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con  decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni  dalla
notifica dei provvedimenti. 
                               Art. 16 
 
 
                 Consultazione delle fonti normative 
 
 
    1. I decreti presidenziali 27 marzo 2006, n.  80/N,  30  dicembre
2008, n. 34/N e 1° ottobre 2010, n. 62/N, sono consultabili nel  sito
internet   della   Presidenza    della    Repubblica    all'indirizzo
http://www.quirinale.it 
                               Art. 17 
 
 
                             Esecuzione 
 
 
    Il Servizio  del  personale  e'  incaricato  dell'esecuzione  del
presente decreto. 
      Roma, 14 dicembre 2016 
 
                                          Il Segretario generale      
                                    della Presidenza della Repubblica 
                                                Zampetti              
                                                           Allegato A 
 
Tabella dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  d)
del bando di concorso a otto posti di referendario  del  Segretariato
                              generale 


 
                                                           Allegato B 
 
                 CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE 
 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1. Insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. Mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5. Orfani di guerra; 
      6. Orfani di caduti per fatto di guerra; 
      7. Orfani  di  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. Feriti in combattimento; 
      9. Insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      12. Figli di mutilati ed  invalidi  per  servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
      13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16.  Coloro  che  hanno   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale; 
      18. I coniugati e non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19. Gli invalidi e i mutilati civili; 
      20. I militari volontari delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, compreso il servizio di leva; 
      c. dalla minore eta'.