Concorso per 268 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 268
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 19-04-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 20 maggio 2013) Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 268 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Eser ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-04-2013
Data Scadenza bando 20-05-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 20 maggio 2013)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 268 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l'anno scolastico 2013-2014.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle
Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della
Scuola   Navale   Militare   «Francesco   Morosini»   e    successive
modificazioni; 
    Vista la legge 28  marzo  2003,  n.  53,  concernente  delega  al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e
formazione professionale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   integrata   con   il   decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n.  89,  concernente  «regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  legge  12  luglio  2010,  n.   109,   concernente   le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  Armate
e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 -impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109  -  che  ha  modificato  le  due  direttive   tecniche
sopracitate, emanate dalla medesima  Direzione  Generale  in  data  5
dicembre 2005; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 202, n. 35; 
    Vista la lettera M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con  cui
la  Stato  Maggiore  della  Difesa  ha  comunicato   il   piano   dei
reclutamenti autorizzato per l'anno 2013; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto l'art. 40, comma 2 del  predetto  decreto  ministeriale  16
gennaio 2013, ai sensi del quale -  in  via  transitoria  e  sino  al
conferimento degli incarichi di livello  dirigenziale,  nonche'  alla
definizione delle risorse umane e strumentali  per  il  funzionamento
delle nuove strutture  -  il  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare si avvale della preesistente organizzazione; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal  sopracitato  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione
Generale per il Personale Militare ai principi di carattere  generale
dettati dal predetto  codice  dell'Amministrazione  digitale  e,  per
l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai  concorsi  tramite
un apposito portale on-line del Ministero della Difesa; 
    Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione Militare, il  cui  ordinamento  e'
retto da normativa speciale, il reclutamento del  personale  militare
esige  l'accertamento  attuale  dei  requisiti  di  efficienza  e  di
idoneita' psicofisica e attitudinale, nonche' il rispetto dei  limiti
di eta' e di  ulteriori  specifici  requisiti,  non  compatibili  con
l'assunzione di candidati idonei in precedenti analoghi concorsi; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole Militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in  Milano,  alla
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla  Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2013-2014; 
    Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
nel concorso per l'ammissione alle Scuole  Militari  «Nunziatella»  e
«Teulie'», potranno  essere  ammessi  al  massimo  35  (trentacinque)
concorrenti di sesso femminile, di cui 15 (quindici) per la  sede  di
Napoli e 20 (venti) per la sede di Milano; 
    Ravvisata l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di  una
prova preliminare cui sottoporre tutti  i  partecipanti  ai  concorsi
indetti con il presente decreto, con riserva di  disporre  che  detta
prova non avra' luogo, per motivi di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per
uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto  compatibile
con le esigenze di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2013-2014  sono  indetti  i  seguenti
concorsi,  per   esami,   per   l'ammissione   di   complessivi   268
(duecentosessantotto) giovani ai licei annessi alle  Scuole  Militari
dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare  e  alla  Scuola  Militare
Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per  Forza  Armata,
sede e ordine di studi: 
      a)  posti  160  (centosessanta)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) «Nunziatella» di Napoli: 
          - 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); 
          - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola Militare «Nunziatella» non piu' di 15  (quindici)  concorrenti
di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e  9  (nove)  al
liceo scientifico; 
        2) «Teulie'» di Milano: 
          - 1° liceo classico: posti 22 (ventidue); 
          - 3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola Militare «Teulie'» non piu' di 20 (venti) concorrenti di sesso
femminile, di cui 8 (otto) al liceo classico e 12 (dodici)  al  liceo
scientifico; 
      b)  posti   68   (sessantotto)   per   il   concorso   relativo
all'ammissione alla  Scuola  Navale  Militare  «Francesco  Morosini»,
cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 
      c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo  all'ammissione
alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti). 
    2. Se i posti per uno dei licei di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno
ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  idonei  nella  relativa
graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto  dell'ordine
di  graduatoria,  ad  ammettere  un  numero  superiore  di  candidati
vincitori di sesso femminile nelle rimanenti  graduatorie  senza  che
venga comunque superato il numero di 15 (quindici) unita' per la sede
di Napoli e di 20 (unita') per la sede di Milano. 
    3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.  Il  titolo
che consente di beneficiare di tale  riserva  di  posti  deve  essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. 
    4. I posti riservati di cui al precedente comma  3  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che  avra'  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti  per  gli  interessati,   nel   sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni  caso  la
stessa  Amministrazione  provvedera'   a   formalizzare   la   citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei  siti
internet www.persomil.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it (per
il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)),
www.marina.difesa.it (per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b)) e www.aeronautica.difesa.it (per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)), nonche'  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al  successivo
art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) al 31 dicembre 2013 hanno compiuto il 15° anno di eta' e non
superato il giorno di compimento del 17°, cioe' sono nati tra  il  31
dicembre 1996 e il 31 dicembre 1998, estremi compresi; 
      b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno  scolastico
2012-2013 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico  ovvero  al
3° liceo scientifico. Se hanno conseguito la predetta  idoneita'  nel
precedente anno scolastico, non dovranno aver conseguito  al  termine
dell'anno scolastico 2012-2013 l'idoneita' alla classe superiore; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  Allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4. 
                               Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, le procedure  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato
portale dei concorsi),  raggiungibile  attraverso  il  sito  internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa. 
    2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno  presentare  le
domande di partecipazione ai predetti concorsi  e  ricevere,  con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5, le ulteriori  comunicazioni
inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da  Enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di registrazione necessaria per attivare  il
proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta nell'allegato A al presente decreto, con una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta'
dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un  componente
del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di registrazione verranno fornite con messaggi a video  nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di registrazione, i concorrenti  saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma 1, i  cui  modelli  sono  pubblicati  nel  portale  dei
concorsi di cui al  precedente  art.  3,  dovranno  essere  compilate
esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di  qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale.  Data  la  minore  eta'  dei
candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione,  allegare  alla
stessa copia per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  dell'atto  di
assenso  per  l'arruolamento  volontario  di  un  minore,  ai   sensi
dell'art. 788 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  citato
nelle premesse, conforme allo schema  riportato  nell'allegato  B  al
presente  decreto.  Tale  documento  dovra'  essere  sottoscritto  da
entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul
minore  o,  in  mancanza  di  essi,  dal  tutore.  Sara',   altresi',
necessario allegare copia per immagine, ovvero in formato PDF, di  un
documento   di   riconoscimento   provvisto   di   fotografia   dei/l
sottoscrittori/e, rilasciati/o da un'Amministrazione dello Stato e in
corso  di  validita'.  La  sottoscrizione  del   predetto   documento
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la  responsabilita'
della veridicita' delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a  sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle  prove  previsti  dal  successivo
art. 6, comma 1. Gli Enti delegati alla ricezione  e  gestione  delle
domande on-line sono, rispettivamente: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito:  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  Navale  Militare  «Francesco  Morosini»:  Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini»; 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  Militare  Aeronautica  «Giulio  Douhet»:  Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet». 
    2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente  art.  1,
comma 1, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale
dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare  e
compilare  on-line  la  relativa  domanda   di   partecipazione.   E'
consentito l'invio  delle  domande  di  partecipazione  per  tutti  i
concorsi di interesse di cui al citato art. 1, comma 1. 
    3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare,
esclusivamente on-line nel proprio profilo, una  bozza  della  stessa
che potra'  essere  completata  e  inviata  in  un  secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo  scaricamento  (download)  della
domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   di   ogni   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato  PDF,   dei   documenti   da   allegare   alla   domanda   di
partecipazione. 
    4. Terminata la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta  acquisizione.  Tale  messaggio,  valido  come  ricevuta  di
presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato  dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza,
all'atto della  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.  Dopo
l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno anche  scaricare  una
copia della stessa. 
    Con l'invio di ogni domanda tramite il  portale  si  conclude  la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione  al  concorso  al  quale  si  intende
partecipare,  nonche'  quelli  relativi  all'eventuale  possesso  del
diritto alla riserva di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  potranno  essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal  caso  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
precedente comma 1, la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia  tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. In ogni  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione al concorso  stesso.  In  particolare,  essi  dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di  autocertificazione,  quanto
segue: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la residenza  e  il  recapito  presso  il  quale  desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative  al  concorso,  completo  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  e  indirizzo  di
posta elettronica. Il concorrente  dovra'  segnalare  tempestivamente
all'Ente  destinatario,  mediante  messaggio  di  posta   elettronica
(Centro  di  Selezione  e   Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it;  Comando  della  Scuola  Navale
Militare «Francesco Morosini»:  mscuolanav.concorso@marina.difesa.it;
Comando  della   Scuola   Militare   Aeronautica   «Giulio   Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma
(Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto
Concorsi Accademia a Scuole Militari - viale Mezzetti n.  2  -  06034
Foligno; Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» -  Isola  di  S.
Elena,  viale  Piave  n.  30/A  -  30132  Venezia;  Scuola   Militare
Aeronautica   «Giulio   Douhet»   -   Ufficio   Concorsi   -    viale
dell'Aeronautica n. 14 - 50144 Firenze), ogni variazione del recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione Militare non assumera'
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione  di  comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso  indicato  nella  domanda  ovvero  per  eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore; 
      c)  il  corso  di  studi  prescelto  (liceo  classico  o  liceo
scientifico); 
      d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le  Scuole.  Se  verra'  omessa
l'indicazione  della  seconda  Scuola,  questa   verra'   considerata
d'ufficio con priorita' 2; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f)  il  corso  di   studi   frequentato   (ginnasio   o   liceo
scientifico), specificando la lingua straniera studiata e  l'Istituto
di provenienza.  I  concorrenti,  nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno dichiarare di aver svolto le seguenti materie: 
        1) per il liceo  classico:  lingua  e  letteratura  italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura  greca;  lingua  e  cultura
inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali; 
        2) per il liceo scientifico: lingua e  letteratura  italiana;
lingua  e  cultura  latina;  lingua  e  cultura  inglese;  storia   e
geografia; matematica; fisica; scienze  naturali;  disegno  e  storia
dell'arte. 
    Qualora il piano degli studi  dell'Istituto  di  provenienza  non
preveda taluno dei sopracitati insegnamenti, gli interessati  saranno
ammessi a partecipare al  concorso  con  riserva,  a  condizione  che
documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il  5  settembre
2013), di aver superato  presso  un  Istituto  scolastico  statale  o
parificato gli esami integrativi nelle materie non svolte. 
    Parimenti, i  concorrenti,  che  nell'anno  scolastico  in  corso
frequentano il 2° anno di un  corso  di  studi  diverso  (che  dovra'
essere  espressamente  indicato,  unitamente  alla  lingua  straniera
studiata), saranno ammessi a partecipare al concorso  con  riserva  e
saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione (che avverra'
il 5 settembre 2013), di aver superato presso un Istituto  scolastico
statale o parificato gli esami  integrativi  conseguendo  l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare.  Tutti
i concorrenti  ammessi  al  concorso  con  riserva  dovranno  inoltre
consegnare, all'atto della  presentazione  alla  prima  prova,  anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, la certificazione che attesti l'avvenuta  presentazione
della domanda  finalizzata  a  sostenere  l'esame  integrativo  nelle
materie che non hanno formato oggetto di studio  durante  il  biennio
frequentato. La mancata presentazione di detta certificazione con  le
modalita' sopraindicate determinera' l'esclusione dal concorso; 
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto; 
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione.  Detti  titoli,
indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle   domande.   Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni  utili  a  consentire
all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza; 
      i) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, i/il sottoscrittori/e  dell'atto  di  assenso
all'arruolamento volontario di un minore di cui al  precedente  comma
1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e  al
trattamento dei dati personali che riguardano il minore  e  che  sono
necessari  all'espletamento  dell'iter  concorsuale  (in  quanto   il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si  assumono/e  la  responsabilita'
penale e amministrativa circa  eventuali  dichiarazioni  mendaci,  ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Per tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi,  il  concorrente
potra' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni.  Tale
sezione  sara'  suddivisa  in   un'aera   pubblica,   relativa   alle
comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,
ecc.), e un'area privata nella  quale  saranno  rese  disponibili  le
comunicazioni di carattere personale relative a ciascun  concorrente.
Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti  riceveranno
notizia mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di accreditamento, ovvero con  short  message  system
(SMS). Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Per  ragioni  organizzative,  le   comunicazioni   di   carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con  messaggio
di posta elettronica  certificata  (se  posseduta  e  dichiarata  dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it  ovvero,  a  seconda
della   procedura,   nei    relativi    siti    di    Forza    Armata
(www.esercito.difesa.it;                        www.marina.difesa.it;
www.aeronautica.difesa.it). 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   dichiarazioni   rese    nella    domanda    di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta  elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa e mobile, ecc.),  mediante  messaggi  di
posta  elettronica   (PE)   o   posta   elettronica   certificata   -
esclusivamente se in possesso di una  casella  di  posta  elettronica
certificata - (PEC), ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi       alle       Scuole        Militari        dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   Navale   Militare   «Francesco   Morosini»:
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it; 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   Militare   Aeronautica   «Giulio   Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita'  circa  eventuali  possibili  disguidi  derivanti  da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione  dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia  mobile
da parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma  1  e'  previsto  lo  svolgimento  delle   seguenti   prove   e
accertamenti: 
      a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo,  per  motivi
di economicita' e di speditezza  dell'azione  amministrativa,  se  il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di  studi
previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione); 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica; 
      e) prova di cultura generale. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  presentare
muniti  della  carta  di  identita'   o   di   altro   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi  medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al  precedente  art.  5,
comma  3,  un'istanza  di  nuova  convocazione,  controfirmata  dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal
tutore, entro le 1200 del giorno antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando la  documentazione  probatoria  e  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un proprio documento  d'identita'
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione  dello  Stato,
nonche'  dei/l  documenti/o  d'identita'  -  in  corso  di  validita'
rilasciato da  un'Amministrazione  dello  Stato  -  dei/l  genitori/e
ovvero del tutore. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo
se compatibile con il periodo  di  svolgimento  delle  prove  stesse,
avverra' mediante avviso inserito  nell'aera  privata  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica. 
    3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie  di
merito di cui al successivo art. 14, dovranno essere risultati idonei
in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante  le
prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d)  ed
e), possono fruire di vitto e  alloggio,  se  disponibile,  a  carico
dell'Amministrazione Militare. 
    5.  L'Amministrazione  Militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove  e
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1 saranno nominate, con  successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni composte da personale in servizio: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)  le  commissioni   saranno   composte   dal   seguente   personale
dell'Esercito: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        -  un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
        - due Ufficiali superiori, membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        - un Ufficiale medico di grado non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
        - due Ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  Fanteria,  Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        - un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
        - un Ufficiale psicologo, membro; 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo Sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        - un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  Fanteria,  Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        -  due  Ufficiali,   qualificati   istruttori   militari   di
educazione fisica, membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        - un Brigadier Generale medico, presidente; 
        - due Ufficiali superiori medici, membri. 
    I componenti della presente commissione dovranno  essere  diversi
da quelli che  hanno  fatto  parte  della  commissione  di  cui  alla
precedente lettera b). 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) le commissioni  saranno  composte  dal  seguente  personale  della
Marina: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente; 
        - due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        - un Ufficiale del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        - due Ufficiali superiori medici, membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente; 
        -  due  Ufficiali  specialisti  in  selezione   attitudinale,
membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  potra'  avvalere  del  supporto  di  ulteriori
Ufficiali specialisti in selezione attitudinale; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        - un Ufficiale superiore, presidente; 
        - due Ufficiali, membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        - un Ufficiale del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        - due Ufficiali superiori medici, membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    I componenti della presente commissione dovranno  essere  diversi
da quelli che  hanno  fatto  parte  della  commissione  di  cui  alla
precedente lettera b). 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c)  le  commissioni   saranno   composte   dal   seguente   personale
dell'Aeronautica: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        -  il   Comandante   della   Scuola   Militare   Aeronautica,
presidente; 
        - due Ufficiali, membri; 
        -  un  Ufficiale/Sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    In  caso  di  impossibilita'  o   incompatibilita'   a   svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del  codice  di  procedura
civile, il presidente della commissione  sara'  sostituito  da  altro
Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        - un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
        - due Ufficiali superiori del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        - un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; 
        - due  Ufficiali  dell'Arma  Aeronautica  qualificati  perito
selettore, di cui uno adibito alle  selezioni  speciali,  membri.  In
alternativa, uno dei predetti membri  potra'  essere  un  Funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa; 
        -  un  Ufficiale/Sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei
Marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di  ulteriori  Ufficiali,
qualificati perito selettore e di  Sottufficiali,  qualificati  aiuto
perito selettore; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        - un Ufficiale superiore, presidente; 
        - due Ufficiali, membri; 
        - un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        - un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
        - due Ufficiali superiori del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri, il meno anziano dei quali  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno  essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b). 
                               Art. 8 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di  un
questionario contenente test intellettivi di  tipo  logico-deduttivo,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento,  e  si
svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13  e  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  Tale
prova avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a), se il numero dei concorrenti sara'  superiore
a: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    Scuole    Militari
dell'Esercito:  216  per  il  liceo  classico  e  424  per  il  liceo
scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola  Navale  Militare:  72
per il liceo classico e 200 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare  Aeronautica:
100 per il liceo classico e 100 per il liceo scientifico. 
    La predetta prova si svolgera' nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso: 
      a) il 29 e il 30 maggio 2013, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  -  viale
Mezzetti 2  -  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  0930  e  con
presentazione entro le 0800, per il concorso  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) il 22 e il  23  maggio  2013  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico e il 23 maggio 2013 per gli aspiranti al liceo  classico,
presso il Centro di Selezione  della  Marina  Militare  -  via  della
Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 0900, per  il  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) il 27 e 28 maggio 2013, rispettivamente per gli aspiranti al
liceo classico e per gli aspiranti al liceo  scientifico,  presso  il
Centro di  Selezione  dell'Aeronautica  Militare  presso  l'aeroporto
Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi)  -  Guidonia,
con inizio non prima delle 0900, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c). 
    2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento  di
detta prova e  il  calendario  di  svolgimento  della  prova  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  b)  saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
concorrenti, mediante avviso inserito a partire dal  17  maggio  2013
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso  sara',  inoltre,   consultabile   nel   sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nei siti www.esercito.difesa.it  (per
il concorso per l'ammissione  alle  Scuole  Militari  dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per  l'ammissione  alla  Scuola
Navale Militare);  www.aeronautica.difesa.it  (per  il  concorso  per
l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica). 
    3. Se in relazione al  numero  dei  concorrenti  verra'  ritenuto
inopportuno effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei  corsi
di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1,  il  relativo  avviso  verra'  inserito,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti,  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Per
informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre,  i
siti  web  www.persomil.difesa.it,  www.esercito.difesa.it  (per   il
concorso  per  l'ammissione  alle  Scuole  Militari   dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per  l'ammissione  alla  Scuola
Navale Militare);  www.aeronautica.difesa.it  (per  il  concorso  per
l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica). 
    4. I concorrenti ai quali non sara' stata comunicata l'esclusione
dal concorso, se la prova avra' luogo, saranno tenuti  a  presentarsi
senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio  della  stessa,
presso la sede indicata  al  precedente  comma  1,  muniti  di  carta
d'identita' o di  altro  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato, degli eventuali documenti di cui al precedente  art.  4,
comma 8, lettera f) e potendo esibire, all'occorrenza,  il  messaggio
di posta elettronica di corretta acquisizione della domanda,  di  cui
al precedente art. 4, comma 4, ovvero  copia  della  stessa.  Saranno
esclusi dal concorso  i  concorrenti  che  non  saranno  presenti  al
momento  dell'inizio  della  prova,  quali  che  siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno previste riconvocazioni  a  eccezione  dei  casi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 7. 
    5. In base al numero delle risposte fornite  dai  concorrenti  in
ciascun concorso verranno formate, dalle  rispettive  commissioni  di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), distinte  graduatorie,
una per il liceo classico e una per il liceo scientifico ovvero  solo
quella per il corso di studi per cui e' stata  svolta  la  prova,  in
virtu' del punteggio conseguito,  al  solo  scopo  di  individuare  i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali. 
    6. Saranno convocati a sostenere  i  successivi  accertamenti  di
ciascun  concorso  i  concorrenti   classificatisi   nelle   predette
graduatorie entro i seguenti limiti numerici: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    Scuole    Militari
dell'Esercito: 
        - i primi 216 per il liceo classico, di cui non  piu'  di  56
aspiranti di sesso femminile; 
        - i primi 424 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 84
aspiranti di sesso femminile; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: 
        - i primi 72 per il liceo classico; 
        - i primi 200 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica: 
        - i primi 100 per il liceo classico; 
        - i primi 100 per il liceo scientifico. 
    A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti  che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato  lo  stesso  punteggio
del   concorrente   classificatosi   all'ultimo   posto   utile   per
l'ammissione alle successive prove. 
    7.  I  concorrenti  classificatisi  oltre   i   limiti   numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione.  Essi,  tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare  al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare,  a  partire
dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di  detta
prova, l'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale  dei
concorsi, nonche' i siti web citati al precedente comma 3. 
                               Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
e avranno luogo, presumibilmente, nei periodi e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso: 
      a) dal 18 giugno al 5 luglio 2013 presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 3 al 15 giugno 2013 presso il Centro di Selezione  della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) il 10 e 11 giugno 2013 per gli aspiranti al liceo classico e
il 12 e 13 giugno 2013, per gli aspiranti al liceo scientifico presso
l'Istituto Medico Legale -  via  Piero  Gobetti  2  -  Roma,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    2. I concorrenti, per ciascuno dei concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma 1, dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel
giorno  e  nell'ora  indicati  nella  comunicazione  di  convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei  concorsi  ovvero,  per  ragioni   organizzative,   con   lettera
raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio
di posta elettronica ed essere muniti della  seguente  documentazione
prodotta in originale o in copia conforme: 
      a) dichiarazione  di  consenso  informato  in  carta  semplice,
conforme  all'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal  genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o,  in  mancanza  di
essi, dal tutore; 
      b) certificato conforme all'allegato D, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dagli interessati che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato  dovra'  avere
una  data  di  rilascio  non  anteriore  a  sei  mesi  a  quella   di
presentazione; 
      c) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata dei markers virali: anti HAV,  HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV in data  non  antecedente  a  tre  mesi
precedenti la visita; 
      d)  analisi  completa  delle  urine  con  esame  del  sedimento
(soltanto per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)); 
      e)  referto  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un   mese
antecedente  la  visita  da  struttura  sanitaria   pubblica,   anche
militare,  o  privata  accreditata  presso  il   Servizio   Sanitario
Nazionale, di  analisi  delle  urine  per  la  ricerca  dei  seguenti
cataboliti  urinari  di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope:
amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi  (soltanto  per   il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)); 
      f) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare,  o  privata  accreditata  presso  il   Servizio   Sanitario
Nazionale, attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre  mesi
precedenti la visita; 
      g) referto, in originale o in copia conforme,  degli  esami  di
cui al  sottostante  elenco  (soltanto  per  i  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)), effettuati in data  non
anteriore  ai  tre  mesi  precedenti  la  visita,  presso   strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso  il
Servizio Sanitario Nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere
prodotto anche il certificato in originale attestante che trattasi di
struttura  sanitaria  accreditata  presso   il   Servizio   Sanitario
Nazionale): 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non
oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private  accreditate  presso  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  (in
quest'ultimo caso dovra' essere  prodotto  anche  il  certificato  in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria  accreditata
presso il Servizio Sanitario Nazionale). 
    La mancata presentazione della  predetta  documentazione  (tranne
che per  quella  indicata  alla  precedente  lettera  h))  ovvero  la
difformita' della stessa determinera'  l'esclusione  del  concorrente
dal  sostenere  gli  accertamenti  sanitari  e  la  sua   conseguente
esclusione dal concorso. 
    3. Inoltre, i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno  anche
consegnare, in originale o in copia conforme, a pena di esclusione: 
      a) referto di ecografia pelvica eseguita presso  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata  accreditata,  entro  i
tre mesi precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari; 
      b) referto rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue  o  urine  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di  presentazione  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti  sanitari
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a  mente  dell'art.  580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti  il  cui
stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste  dal
presente articolo, la Direzione Generale per  il  Personale  Militare
procedera' a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in  data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui  al
successivo art. 14. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'
notizia  alla  citata  Direzione  Generale  che,  con   provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso. 
    4. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  la
rispettiva commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per  tutti
i  concorrenti  le  seguenti  visite  specialistiche  e  i   seguenti
accertamenti  di  laboratorio  per  il  riconoscimento  del  possesso
dell'idoneita' sanitaria quali Allievi delle Scuole Militari: 
      a) visita cardiologica con ECG; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita  odontoiatrica  (solo  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 
      d)   visita   otorinolaringoiatrica,   comprensiva   di   esame
audiometrico; 
      e) visita psichiatrica (per il concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1,  lettera  a)  visita  psicologica  ed  eventualmente
psichiatrica); 
      f) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b)); 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici   (eccezion   fatta   per   i
concorrenti del concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a)). In caso di positivita', disporra' sul medesimo  campione
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      h) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool (soltanto  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e  c).  Per
il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  la
verifica dell'abuso abituale di  alcool  verra'  effettuata  in  base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In  caso  di  sospetta
positivita' il concorrente sara' rinviato ad altra data - in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 10 - per consegnare il referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente  medesimo  avra'
cura di  effettuare,  in  proprio,  presso  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      l) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a), gli esami di cui al precedente comma 2, lettera g); 
      m)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto  della  presentazione
agli accertamenti sanitari, avra'  cura  di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso compilata  e  sottoscritta  in  conformita'
all'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici. 
    5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di  uno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere  all'Ente
in cui ha effettuato  per  la  prima  volta  le  analisi  di  cui  al
precedente  comma  4,  con  istanza  conforme  all'allegato  F,   che
costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei
relativi  referti  di  analisi  da   utilizzare   nell'ambito   degli
accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i. 
    6.  La  commissione,  per  ciascun  concorso,  al  termine  degli
accertamenti  sanitari,  formulera'  per  ogni  concorrente  uno  dei
seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: 
      a) idoneo all'ammissione quale Allievo: 
        1) alle Scuole Militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        2) alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
        3) alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); 
      b) inidoneo all'ammissione quale Allievo: 
        1) alle Scuole Militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        2) alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
        3) alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera'  a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio,  mentre  la
relativa motivazione dovra'  essere  comunicata  per  iscritto  ai/al
genitori/e esercenti/e la  potesta'  genitoriale  ovvero  al  tutore,
secondo  i  dati  ricavabili  dalla  domanda  di  partecipazione   al
concorso. 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: 
      a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le  vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio   militare   stabiliscono   l'attribuzione   del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione dei deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali  e'  prevista
l'attribuzione   di    coefficienti    3-4    nella    caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
«note  di  introversione,  di  insicurezza,  di  iperemotivita'   del
carattere ecc. tali  da  non  pregiudicare  l'adattamento  a  normale
situazione di vita», purche' ritenute utilmente  migliorabili  tenuto
conto dell'eta' dei soggetti); 
      c) esenti da malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
previsti dal presente comma; 
      d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve,  tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; 
      e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive  o  abuso
di alcool; 
      f) privi di  tatuaggi,  sulle  parti  del  corpo  visibili  con
l'uniforme di sevizio estiva (con gonna  e  scarpe  decolte'  per  il
personale femminile) e su qualsiasi parte del  corpo,  dai  contenuti
osceni,  con  riferimenti  sessuali,  razzisti,  di   discriminazione
religiosa  o  che,  comunque,   possano   portare   discredito   alle
Istituzioni della Repubblica Italiana e alle Forze Armate. 
    8.  Inoltre,  saranno  giudicati   idonei   i   concorrenti   che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10  complessivi  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo  occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo  e  motilita'  oculare
normali. Integrita' dei mezzi diottrici (a eccezione degli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare - escluso trattamento LASIK); 
        2) udito normale, valutato con esame audiometrico; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie  per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica  e  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale accertato secondo le  direttive  di  Forza  Armata.
L'accertamento dello stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia  o  con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
        2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) quelli stabiliti per la II classe di  visita  dal  decreto
ministeriale  15  settembre  1995  per  conseguire  e  mantenere   in
esercizio licenze e attestati aeronautici (DGAC-MED) relativamente ai
singoli organi e apparati se piu' restrittivi di  quelli  individuati
dalla  direttiva  tecnica  per  delineare  il  profilo  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata  dalla  Direzione
Generale della Sanita' Militare  il  5  dicembre  2005  e  successive
integrazioni. 
    9.  Saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal   concorso   i
concorrenti  risultati  affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 7 o  privi  dei  requisiti  di  cui  al
precedente comma 8. 
    10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di
recente insorgenza e  di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per  verificare  l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque  non  oltre  le  date  di
seguito specificate: 
      a) 10 luglio 2013, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a); 
      b) 2 luglio 2013, per il concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera b); 
      c) 15 giugno 2013, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c). 
    11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1,  comma  1,
il giudizio riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'  definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori  prove  concorsuali  (a  eccezione  di  quanto
previsto al successivo art. 10, comma  1).  Questi  ultimi  potranno,
tuttavia,   spedire   una    specifica    istanza    di    revisione,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti sanitari (firmata dall'interessato e vistata da entrambi
i genitori o dal genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal  tutore)  tramite  messaggio  di
posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3
con, in allegato, copie per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  di
appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato
il  giudizio  di  inidoneita',  nonche'  di  un   proprio   documento
d'identita' e dei/l documenti/o d'identita' dei/l  genitori/e  ovvero
del tutore, in corso di validita' e rilasciati da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione   ovvero   inviate   oltre   i    termini    perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,
per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a
puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. In  caso
di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  essi   riceveranno
comunicazione che il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine
degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera e) a seguito  di  valutazione  della  documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari  disposti.  Il  giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo  e  sara'  comunicato  ai
concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita'  sara'
comunicato con le modalita' gia' indicate nel  precedente  comma  6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
    13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non  dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
    14. I verbali degli accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  delle  commissioni
per gli  accertamenti  sanitari  e  per  gli  ulteriori  accertamenti
sanitari, di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) ed e), al  Ministero
della Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  I
Reparto Reclutamento -  1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  -  1^
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma e, per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), anche al Comando della
Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet». 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  i
concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari o
degli ulteriori accertamenti  sanitari  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera  c),
agli  accertamenti  attitudinali,  intesi  a  valutarne  le  qualita'
attitudinali e caratterologiche. Eccezion fatta per  il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), verranno sottoposti  a
tali accertamenti anche i concorrenti che,  giudicati  inidonei  agli
accertamenti  psicofisici,  abbiano  dichiarato,  per  iscritto,   di
volersi avvalere della facolta' di cui al precedente  art.  9,  comma
11. La predetta dichiarazione non sostituisce, comunque, l'istanza di
cui al medesimo art. 9, comma 11. Gli accertamenti di cui al presente
articolo consisteranno in una serie di prove  attitudinali,  volte  a
valutare   oggettivamente   il   possesso    delle    caratteristiche
attitudinali indispensabili per un efficace  e  proficuo  inserimento
nella vita e  nelle  attivita'  delle  Scuole  Militari,  secondo  le
direttive tecniche di ciascuna Forza Armata. 
    2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo,  presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) dal 18 giugno al 5 luglio 2013 presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 3 al 15 giugno 2013 presso il Centro di Selezione  della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) dal 17 al 20 giugno 2013 per gli aspiranti al liceo classico
e dal 1° al 4 luglio 2013, per gli aspiranti  al  liceo  scientifico,
presso  la  Scuola  Militare  Aeronautica  «Giulio  Douhet»  -  viale
dell'Aeronautica 14 - Firenze, per il concorso di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera' nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare  all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione  dovra'
essere comunicata per iscritto  al  genitore  esercente  la  potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso. 
    4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre  quelli  idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
educazione fisica. 
    5. L'idoneita' conseguita  negli  accertamenti  attitudinali  non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
    6. I verbali degli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per gli accertamenti  attitudinali,  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera c), al Ministero della Difesa -  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  -  I  Reparto  Reclutamento   -   1^   Divisione
Reclutamento Ufficiali - 1^ Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  i
concorrenti  giudicati   idonei   al   termine   degli   accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di  educazione
fisica. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire il certificato di idoneita'  ad  attivita'  sportiva
agonistica di tipo B (in corso di validita' e non  antecedente  a  un
anno all'atto di presentazione  alle  prove  di  educazione  fisica),
rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale sanitario delle strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove  di  educazione
fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), i concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  esibire
referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,   anche
militare,  o  privata  accreditata  presso  il   Servizio   Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o  urine,  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica,  a  mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette  prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione  ne  dara'
notizia alla  predetta  Direzione  Generale  che,  con  provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina; 
      c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile); 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): corsa veloce di 100 metri piani. 
    Nell'allegato G, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei  predetti  esercizi
con l'indicazione  dei  relativi  punteggi  e  con  le  modalita'  di
svolgimento degli esercizi indicati nel  precedente  comma  5  e  nel
presente comma. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della  prova,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente  (che,  per
il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  si
identifica con il Dirigente del  Servizio  Sanitario  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata mediante avviso inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica e non  potra'  essere
in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere  dal  giorno
seguente la data originariamente prevista per  l'effettuazione  delle
prove di educazione fisica.  In  ogni  caso,  non  saranno  prese  in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione  della  prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a
compimento, con qualunque esito, la prova  di  educazione  fisica.  I
concorrenti, invece, che nel corso della  prova  intendono  ritirarsi
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi
dal prosieguo delle prove concorsuali. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Nel citato allegato G sono indicati i punteggi  corrispondenti
alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun  esercizio  e  le
modalita'  di  effettuazione  degli  stessi.  La  commissione,  prima
dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6. 
    9. La prova di educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il  punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  nella  prova  di
educazione fisica sara' utile alla formazione  delle  graduatorie  di
merito di cui al successivo art. 14. 
    10.  In  caso  di  giudizio  di  inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
    11. I verbali degli accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per le prove di educazione  fisica,  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera d), al Ministero della Difesa -  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  -  I  Reparto  Reclutamento   -   1^   Divisione
Reclutamento Ufficiali - 1^ Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma. 
                               Art. 12 
 
 
                      Prova di cultura generale 
 
 
    1. I concorrenti, che saranno giudicati idonei al  termine  degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle  prove
di educazione fisica, saranno convocati per  sostenere  la  prova  di
cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, nelle date e nelle
sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) il 17 e il 18 luglio 2013, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  -  viale
Mezzetti  2  -  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  0930,   con
presentazione entro le 0800, per il concorso  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) il 19 luglio 2013 presso il Centro di Selezione della Marina
Militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio  non  prima  delle
0900, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
b); 
      c) il 21 giugno 2013 e il 5 luglio  2013,  rispettivamente  per
gli aspiranti  al  liceo  classico  e  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico, presso la Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»  -
viale dell'Aeronautica 14 - Firenze, con inizio non prima delle 0900,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova  di  cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno  nelle  condizioni  di
cui ai precedenti art. 9, comma 11 e art. 11, comma 7,  per  i  quali
non e' stato ancora espresso alcun giudizio. 
    Eventuali modifiche della sede o della  data  di  svolgimento  di
detta prova saranno rese note, a  partire  dal  14  giugno  2013  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile  nel  sito  www.persomil.difesa.it,  nonche'  nei   siti
www.esercito.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alle  Scuole
Militari dell'Esercito), www.marina.difesa.it (per  il  concorso  per
l'ammissione alla Scuola Navale Militare);  www.aeronautica.difesa.it
(per il concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica). 
    2. I concorrenti ai quali non sara' comunicata  l'esclusione  dal
concorso saranno tenuti a presentarsi senza  alcun  preavviso  almeno
un'ora  prima  dell'inizio  della  prova  medesima,  presso  la  sede
indicata al precedente comma 1, muniti  di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione  dello  Stato.  Saranno
esclusi dal concorso  i  concorrenti  che  non  saranno  presenti  al
momento  dell'inizio  della  prova,  quali  che  siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    3.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che  avranno  conseguito  la  promozione  alla  classe
superiore al termine  dell'anno  scolastico,  dovranno  inviare,  con
messaggio  di  posta  elettronica  -  al  Centro   di   Selezione   e
Reclutamento                 Nazionale                  dell'Esercito
(uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla Scuola  Navale  Militare
«Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it),  per  il
concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  b);  alla
Scuola       Militare       Aeronautica        «Giulio        Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- copia per immagine  ovvero
in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai
sensi delle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ai  genitori  o  al
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o  al  tutore  in
caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione
al termine dell'anno scolastico 2012-2013 alla classe  superiore  per
la quale concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la
prova di cultura generale del concorso. 
    4.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che, al  termine  dell'anno  scolastico,  non  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la «sospensione
di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una  o
piu' discipline, dovranno inviare, con le medesime modalita'  di  cui
al precedente comma 3, copia per immagine ovvero in  formato  PDF  di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai
soggetti  indicati  nel  precedente  comma  3,  da  cui  risulti   la
sospensione del giudizio al termine dell'anno  scolastico  2012-2013.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la prova di
cultura generale del concorso in attesa del  recupero  delle  carenze
formative per cui e'  stato  sospeso  il  giudizio,  ai  sensi  della
normativa vigente richiamata nelle premesse. 
    5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, nei casi  previsti  dal  precedente  art.  4,  comma  8,
lettera f), dovranno documentare, a scioglimento della  riserva,  con
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 3, di aver superato, presso un Istituto
scolastico  statale  o  parificato,  se  gia'  sostenuti,  gli  esami
integrativi nelle materie che non hanno  formato  oggetto  di  studio
durante   il   biennio   frequentato   e    conseguito    l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare.
I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali esami integrativi
saranno ammessi con  riserva  alla  prova  di  cultura  generale  del
concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente  periodo
dovra'  essere  presentata  entro  l'inizio  dei  corsi.  La  mancata
comunicazione di quanto chiesto entro tale data costituira' implicita
rinuncia da parte del concorrente al  concorso,  con  la  conseguente
esclusione del medesimo. 
    6.   La   prova   di   cultura   generale    consistera'    nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': 
      a) per gli aspiranti  al  liceo  classico,  sulle  materie  del
ginnasio, secondo i programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle
materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e
scienze naturali.  I  principali  argomenti  d'esame  sono  riportati
nell'allegato  H,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
      b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo  i
programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle  materie  italiano,
latino,  lingua  inglese,  matematica,  scienze  naturali,  storia  e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
allegato H al presente decreto. 
    7. La prova di  cultura  generale  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella  prova  di  cultura  generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
    8. I verbali della prova di cui  al  presente  articolo  dovranno
essere  inviati,  a  mezzo  corriere,  a   cura   della   commissione
esaminatrice, di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),  al  Ministero
della Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  I
Reparto Reclutamento -  1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  -  1^
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. 
                               Art. 13 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 14, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) figli dei  decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
      c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e  Sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato  e  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato; 
      d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla prima classe  del  liceo  classico  o
alla  terza  classe  del  liceo  scientifico;  tra  questi  hanno  la
precedenza i figli di Ufficiali di complemento; 
      e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  i
concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli  accertamenti  di
cui al precedente  art.  6,  comma  1  (compresi  quelli  di  cui  al
precedente  art.  12,  commi  4  e   5   che   dovranno   documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre  2013  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame
integrativo  ovvero  il  recupero  delle  carenze  formative   e   la
conseguita ammissione alla classe superiore,  mediante  dichiarazione
sostitutiva da presentare con le modalita' e  dai  soggetti  indicati
nel precedente art. 12, comma  3)  saranno  iscritti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  a),  in
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico  e  una
per gli aspiranti al liceo scientifico, secondo l'ordine  determinato
dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di
educazione fisica e  di  quello  riportato  nella  prova  di  cultura
generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto
riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al
quale verra' aggiunto  il  voto  riportato  nella  prova  di  cultura
generale moltiplicato per il coefficiente  1,  tutto  diviso  per  il
coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno riportato la «sospensione
del giudizio» e che,  sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno  ammessi  con  riserva  e  convocati  alla
frequenza dei corsi presso le  Scuole  Militari  soltanto  dopo  aver
conseguito e immediatamente  comunicato  il  giudizio  definitivo  di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In  caso,  invece,
di esito negativo alla  valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi
saranno  esclusi  dal  concorso  per   difetto   del   requisito   di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      i.  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   Militari
dell'Esercito per: 
        1)  il  liceo  classico:  i   primi   54   (cinquantaquattro)
concorrenti idonei di cui non  piu'  di  14  (quattordici)  di  sesso
femminile; 
        2) il liceo scientifico: i primi 106  (centosei)  concorrenti
idonei di cui non piu' di 21 (ventuno) di sesso femminile; 
      b. concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  18  (diciotto)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c.  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» per: 
        1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei; 
        2) il liceo  scientifico:  i  primi  20  (venti)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
per  i  posti  eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza   di
concorrenti idonei in una delle  graduatorie  di  cui  al  precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dal  medesimo  art.  1,
comma 2 del presente decreto. 
    4. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non saranno ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza  di  idonei  rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando  il  numero  totale  degli
ammessi. 
    5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti
gli elementi che hanno influito  sulla  loro  formazione  -  dovranno
essere  inviati,  a  mezzo  corriere,  a   cura   della   commissione
esaminatrice, di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),  al  Ministero
della Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  I
Reparto Reclutamento -  1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  -  1^
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. 
    6. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  3,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e  pubblicate  nel  Giornale  Ufficiale  del
Ministero  della  Difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
e, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,  nonche'  nei  siti   web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso  per
l'ammissione      alle      Scuole      Militari      dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per  l'ammissione  alla  Scuola
Navale Militare);  www.aeronautica.difesa.it  (per  il  concorso  per
l'ammissione alla Scuole Militare Aeronautica). 
                               Art. 15 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. In ciascun concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  i
concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi  a  concorso,
saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui  al
precedente art. 2 del presente decreto. La convocazione avverra'  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti (tenuto  anche  conto  delle  gia'  citate  limitazioni
numeriche previste per quelli di sesso femminile)  saranno  assegnati
alla sede indicata nella domanda con  priorita'  1  (Scuola  Militare
«Nunziatella» ovvero  Scuola  Militare  «Teulie'»)  secondo  l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili.
Una volta ricoperti interamente i posti disponibili  in  una  sede  i
concorrenti che seguono in posizione  utile  in  graduatoria  saranno
provvisoriamente assegnati  alla  sede  indicata  nella  domanda  con
priorita' 2. 
    3. Le  rinunce  e  la  mancata  presentazione  di  vincitori  del
concorso alla Scuola  di  assegnazione  verificatesi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data  di  inizio  del  corso  consentiranno  alla
Direzione Generale per il Personale Militare, per  il  tramite  degli
Enti  delegati  di  Forza  Armata,  di   disporre   l'ammissione   di
altrettanti concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria. Nel concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare  la  modifica  della  sede
provvisoriamente assegnata, nel rispetto dei limiti numerici previsti
per i concorrenti di sesso femminile. 
    4. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  Militare  di
assegnazione di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4  x  5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le  firme
dei Dirigenti  delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere  autenticate  dal  Provveditore
agli Studi; 
      d)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      e) tessera sanitaria; 
      f) atto di impegno,  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente  all'allegato  I,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alla
precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera'
la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare, per  il  tramite  degli  Enti  delegati  di  Forza  Armata,
provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   alle
Amministrazioni Pubbliche e  agli  Enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo. Fermo restando  quanto  previsto  in
materia di  responsabilita'  penale  dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  se  da  tale
controllo emergera' che  il  contenuto  delle  dichiarazioni  non  e'
veritiero,  il  dichiarante  decadra'  dai   benefici   eventualmente
conseguiti in virtu'  del  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte  quelle
spese   di   cui   l'Allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'Amministrazione della predetta Scuola. 
                               Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'Amministrazione Militare potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 qualsiasi concorrente per difetto  dei  requisiti  prescritti
per l'ammissione alle Scuole Militari, nonche' escludere il  medesimo
dalla frequenza del corso di studio,  se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato durante il corso stesso. 
                               Art. 17 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi  alle  Scuole
Militari  sono  di  ordine  classico  e  scientifico,  con  programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le ultime tre classi del  liceo  scientifico.  Inoltre  vengono
insegnate anche materie militari. 
    Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli Allievi di ripetere piu' di  un  anno.  In  caso  diverso,  essi
cesseranno di appartenere alla Scuola Militare. 
    2. Gli  Allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art.  1,  comma  5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
    3. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  Allievi  saranno
giudicati anche in attitudine  militare,  per  la  valutazione  della
quale si terra' conto: 
      a)  del  senso  del  dovere,  della  responsabilita'  e   della
disciplina; 
      b) delle doti intellettive; 
      c) dell'attitudine fisica; 
      d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
    Per gli Allievi della Scuola Navale Militare  la  valutazione  di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini  alla  vita  navale.
Gli Allievi giudicati  inidonei  anche  per  uno  solo  dei  predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare. 
                               Art. 18 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi
che non vorranno assoggettarsi  al  prescritto  arruolamento  saranno
dimessi dalla Scuola Militare. 
    2.  Gli  Allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  Istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati
nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati - e  sempreche'  possano  riacquisirla  in  breve  tempo  -
potranno essere tenuti in esperimento,  previa  autorizzazione  della
Direzione Generale per il Personale Militare,  su  proposta  motivata
del Comandante della Scuola Militare. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  Allievi  sara'  disposto,  su
proposta  motivata  del  Comandante  della  Scuola,   previo   parere
dell'organo collegiale,  con  provvedimento  a  carattere  definitivo
della Direzione Generale per il Personale Militare  e  potra'  essere
adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  Scuole
Militari; 
      e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta; 
      f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver   conseguito   un'ulteriore
promozione scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'Allievo  minorenne  o  l'Allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'Allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla Scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe  di  un  Istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli Allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
indicate dal decreto del Ministero della Difesa  7  agosto  2012,  al
momento in vigore. 
                               Art. 19 
 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi  ai  licei
annessi  alle  Scuole  Militari  dell'Esercito,  alla  Scuola  Navale
Militare e  alla  Scuola  Militare  Aeronautica  le  spese  indicate,
rispettivamente, negli allegati L, M  e  N  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
    2. La retta annua a carico delle famiglie per  l'anno  scolastico
2013-2014 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni  o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti e  a  meno  di  un
aggiornamento da parte della  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare - in relazione agli  accertati  redditi  annui  lordi  delle
famiglie stesse, da documentare con esibizione  dell'ultima  denuncia
dei redditi, ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi e con le modalita'  previste  dalle  disposizioni  del  gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
    3. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al  rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione  Militare  per  le  spese
generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati  dagli
Allievi individualmente o collettivamente. 
                               Art. 20 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   Ufficiali   e
Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto  al  trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 1° liceo classico  e  nel  3°  liceo  scientifico,  agli
Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al  termine  dei  ripianamenti,  purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore a 8/10; 
      b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi  che  al
termine degli  scrutini  dell'anno  scolastico  precedente  risultano
classificati,  nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito   (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei  promossi  al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva  non
inferiore a 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'Allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insuccesso negli studi. Per  ottenere  il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato  nell'allegato  O
che  costituisce  parte  integrante  del   presente   decreto.   Ogni
variazione  delle  condizioni  a  fondamento  della  concessione  del
beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione
Militare. 
    5.  Se  il  titolo  che  da'  diritto  al   beneficio   maturera'
successivamente all'ammissione dell'Allievo alla Scuola,  la  domanda
per la concessione del predetto beneficio  dovra'  essere  presentata
nel termine massimo di tre mesi  dalla  data  nella  quale  e'  stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In  tal
caso  il  beneficio  sara'  accordato,  se  spettante,  con   effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 
    6. Il Comando della  Scuola  Militare  interessata,  ricevute  le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando  la  regolarita'  e  la
completezza della documentazione a ciascuna  allegata  chiedendo,  se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo  al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande  alla
Direzione Generale per il Personale Militare per le decisioni. 
    7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le  modalita'  e  ai  sensi
delle disposizioni del  gia'  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'Allievo e dei seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le  modalita'  e  ai  sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'Allievo, dei motivi per i quali viene chiesto  il  beneficio  di
dispensa e dei seguenti documenti: 
      a) per i figli di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore; 
      b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie  civili  dello
Stato: decreto di pensione del genitore. 
    9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7
e 8, i relativi  documenti  a  sostegno  dell'istanza  di  esenzione.
L'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo   al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del  presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai  sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione  Militare,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione  del
rapporto instaurato con l'Amministrazione Militare stessa. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica  del  concorrente,  nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali  il  diritto
di accesso ai dati che lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per
il Personale Militare, titolare  del  trattamento.  Responsabili  del
trattamento sono, per ciascun concorso  e  ognuno  per  le  parti  di
competenza, i Comandanti degli Enti indicati nel precedente  art.  4,
comma 1 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 10 aprile 2013 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone