Concorso per 1748 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1748
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 30-08-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 6 febbraio 2014) Bando di reclutamento, per il 2014, di 1.748 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-09-2013
Data Scadenza bando 06-02-2014
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 6 febbraio 2014)

Bando di reclutamento, per il 2014, di 1.748 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle Capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il foglio n. 10047058/A/7/3 del 26 giugno 2013 e la  e-mail
del 23 luglio 2013 dello Stato Maggiore della Marina, contenenti  gli
elementi  di  programmazione  per  l'emanazione  di   un   bando   di
reclutamento, per il 2014, di 1.748 volontari in ferma prefissata  di
un anno (VFP 1) nella Marina Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto  2013,  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014; 
    Visto il decreto del Ministro della  Difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM e, in particolare,  l'art.  20,  comma  3,  che
prevede le modalita' di sostituzione  in  caso,  tra  gli  altri,  di
temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Ministro della Difesa n. 32  del  4  ottobre
2011, concernente la propria nomina a Vice Direttore  Generale  della
DGPM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)  Felicio
Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2014 e' indetto un bando di reclutamento  nella  Marina
Militare di 1.748 VFP 1, di  cui  500  per  le  categorie  del  Corpo
Equipaggi Militari Marittimi  (CEMM)  e  1.248  per  il  Corpo  delle
Capitanerie di Porto (CP), ripartiti  nei  seguenti  due  blocchi  di
incorporamento: 
      a) 1° blocco, con due distinti incorporamenti:  874  posti,  di
cui 250 per il CEMM e 624 per le CP, cosi' suddivisi: 
    1° incorporamento, previsto nel mese di febbraio 2014, dal 1°  al
437° classificato nella graduatoria di merito, di cui 125  posti  per
il CEMM e 312 per le CP; 
    2° incorporamento, previsto nel mese di  maggio  2014,  dal  438°
all'874° classificato nella graduatoria di merito, di cui  125  posti
per il CEMM e 312 per le CP. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  23
settembre 2013 al 22 ottobre 2013, per i nati dal 22 ottobre 1988  al
22 ottobre 1995, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti:  874  posti,  di
cui 250 per il CEMM e 624 per le CP, cosi' suddivisi: 
    1° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2014, dal 1° al
437° classificato nella graduatoria di merito, di cui 125  posti  per
il CEMM e 312 per le CP; 
    2° incorporamento, previsto nel mese di dicembre 2014,  dal  438°
all'874° classificato nella graduatoria di merito, di cui  125  posti
per il CEMM e 312 per le CP. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dall'8
gennaio 2014 al 6 febbraio 2014, per i nati dal 6 febbraio 1989 al  6
febbraio 1996, estremi compresi. 
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e'  riservato
alle categorie previste nell'art.  702  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  e  indicate  nel   modello   di   domanda   di
partecipazione  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero della Difesa. In  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di
candidati  idonei   appartenenti   alle   suindicate   categorie   di
riservataci, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei dello stesso blocco. 
    3. Le domande, con indicata la  preferenza  all'arruolamento  per
uno specifico blocco,  devono  essere  presentate,  entro  i  termini
previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
entrambi i blocchi, purche'  nel  rispetto  delle  date  di  scadenza
stabilite per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della   Difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psicofisica; 
    f) possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  un   titolo   di   studio   all'estero   e'   subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze Armate in qualita' di VFP 1; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a  m  1,95,  se
candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61  e  non
superiore a m 1,95, se candidate di sesso femminile; 
    m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate. 
    2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello
dell'eta',  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena
l'esclusione dal reclutamento. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle procedure concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel  prosieguo:  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line  Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o  dal
Centro  di  Selezione,  Addestramento  e  Formazione  del   Personale
Volontario della  Marina  Militare  (Maricentro)  di  Taranto,  dalla
stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
    a) fornendo un indirizzo di  posta  elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
    b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta  nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento  elettronica  rilasciata
da un'Amministrazione  dello  Stato  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  accreditamento  -
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni  -  i  concorrenti  dovranno  visionare  attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivatile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato  per  ciascun
blocco. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione  presso  Maricentro  per
l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali. Dopo l'invio
della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della
stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di  quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti  con
le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In  caso  di  un'avaria  temporanea  del  sistema  informatico
centrale di acquisizione delle domande on-line che  si  verifichi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. In tal caso, resta comunque invariata  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1) la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare   i   candidati   con   avviso    pubblicato    nel    sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome e il sesso; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9,  unitamente
all'indirizzo dell'Istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo art. 10; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    k) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una
selezione  psicofisica  e  attitudinale,  prevista   dal   precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali della Marina Militare; 
    p)  l'eventuale  presentazione  di  precedenti  domande  per   il
reclutamento in qualita' di VFP 1 nella Marina Militare per il 2014; 
    q) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
    r) l'eventuale svolgimento del servizio militare in  qualita'  di
VFP 1 nelle Forze Armate o di ausiliario nelle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del
Fuoco; 
    s) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza; 
    t) l'eventuale gradimento  per  l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
    u) l'eventuale gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP; 
    v)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    w)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite  il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili  le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  a
ciascun  concorrente.  Della  presenza  di   tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno  notizia   mediante   messaggio   di   posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con sms. Le comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Per ragioni
di carattere organizzativo tali comunicazioni di carattere  personale
potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio  di  posta
elettronica certificata (se  posseduta  e  indicata  dai  concorrenti
nella  domanda  di  partecipazione),  con  lettera   raccomandata   o
telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti  www.persomil.difesa.it  e
www.marina.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, entro il termine di presentazione  delle  domande  di
cui all'art. 4, comma 1, nonche'  eventuali  ulteriori  comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo  di  posta
elettronica,   dell'eventuale   indirizzo   di   posta    elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio  di  posta  elettronica  certificata  -utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo maricentro.taranto@postacert.difesa.it ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
maricentro.concorsovfp1@marina.difesa.it, indicando  il  concorso  al
quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque  essere  allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
di Maricentro, dei requisiti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  fatta
eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della  statura  minima  e  massima  e  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal  reclutamento,  da  parte  di  Maricentro,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte di Maricentro, ai  sensi  dell'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  candidati  nelle
domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma  di
istruzione secondaria di primo grado e formazione  della  graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  10
e formazione della relativa graduatoria; 
    h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente  lettera
g) da parte della DGPM; 
    i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso Maricentro per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    j)  incorporazione   dei   candidati   dichiarati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali  utilmente  collocati  nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g); 
    k) ripartizione  dei  candidati  incorporati  tra  CEMM  e  CP  e
attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni; 
    l) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare; 
    m) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente. 
                               Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Maricentro e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, nei  limiti  specificati
dall'art. 6, lettera b) e  a  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  e  i)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  c)  del
presente articolo; 
    b) a non ammettere le domande di  candidati  gia'  esclusi  dalla
DGPM da un precedente blocco del presente bando di reclutamento. 
    Lo stesso Maricentro provvedera' alla notifica ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b), provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio e  non  potra'  presentare
domanda di partecipazione per il successivo blocco. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e'  previsto  -  ai  sensi  della  normativa
vigente - il contributo unificato di  euro  650,00),  rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali; 
    c) commissione per la ripartizione dei  candidati  vincitori  tra
CEMM    e    CP    e    per     l'attribuzione     delle     relative
categorie/specialita'/abilitazioni. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
presidente; 
    b) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  di  Vascello,
membro; 
    c) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di  Vascello  (o
grado corrispondente) ovvero  Funzionario  Amministrativo,  designato
dalla DGPM, membro; 
    d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo  di  3ª  Classe
ovvero Assistente  Amministrativo,  appartenente  all'Amministrazione
della Difesa, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
insediata presso Maricentro. Essa sara' composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a  Capitano  di  Corvetta
appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; 
    c) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di  Vascello  in
possesso della qualifica di selettore psicotecnico (PST), membro. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Capitano  di  Fregata,
presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di
cui uno appartenente alle CP, membri; 
    c) un  Ufficiale  ovvero  Funzionario  Amministrativo,  designato
dalla DGPM, membro. 
                               Art. 9 
 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio  o  della  votazione  conseguiti  nel
diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,  assegnando  i
seguenti punteggi: 
    a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria  entro  i  seguenti  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 5.000; 2° blocco: 5.000. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara'  pubblicata  nel  portale
dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it 
                               Art. 10 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
      a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto
del Ministro della Difesa 1° settembre 2004: 
    1) iscrizione al personale marittimo  di  cui  all'art.  114  del
Codice della navigazione: punti 1; 
    2) porto d'armi: punti 1; 
    3) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio: 
    brevetto P (valido solo per  piscina)  o  IP  (valido  per  acque
interne e piscina): punti 2; 
    brevetto MIP (valido per mare,  acque  interne  e  piscina),  non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente alinea: punti 3; 
    4) patente nautica per condotta di navi da diporto: punti 4; 
    5) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto  senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui  al  precedente  punto
4): punti 3; 
    6) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto  entro
12 miglia costiere,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 4) e 5): punti 2; 
    7) patente di guida civile: 
    categoria B: punti 1; 
    categorie superiori a B, non cumulabile con il punteggio  di  cui
al precedente alinea: punti 2; 
      b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 8; 
    2) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 7; 
    3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2) della lettera b): 
    con votazione da 60/100 a 79/100: punti 3; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 4; 
    con votazione da 90/100 a 99/100: punti 5; 
    con votazione di 100/100: punti 6; 
    4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti l), 2) e 3) della lettera b): punti 3; 
    5) diploma di istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),  non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2),  3)  e
4) della lettera b): punti 2; 
    6) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato  dalla  Federazione
italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui al  precedente
punto 3) della lettera a): punti 2; 
    7) brevetto di maestro di salvamento ovvero di  istruttore  nelle
arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti,
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti  3)  della
lettera a) e 6) della lettera b): punti 4; 
    8) brevetto di istruttore di vela  rilasciato  dalla  Federazione
italiana vela: punti 2; 
    9)  patente  europea  del  computer  (ECDL  Core  Full)  o  corso
equipollente che preveda il superamento dei 7  esami  previsti  dalla
predetta certificazione: punti 1; 
    10) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 1. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata devono essere in corso di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande  per
ciascun blocco. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara'   pubblicata   nel   portale   dei   concorsi   e   nel    sito
www.persomil.difesa.it 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. Maricentro e' delegato dalla DGPM a convocare i candidati  per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali,  attingendo
dalla graduatoria di cui al precedente art.  10  entro  i  limiti  di
seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco: 3.600. I
candidati  che  non  si  presenteranno  nei  tempi  stabiliti   dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, Maricentro e' autorizzato a  convocare  un
ulteriore numero di candidati,  compresi  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  10,  per  l'accertamento  dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili  per  ogni
blocco. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione
alla DGPM. 
    3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con: 
    a) documento  di  identita'  in  corso  di  validita'  munito  di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
    b) se in possesso di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
    c)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei
seguenti esami: 
    emocromo completo; 
    VES; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
    d)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico  in
data non  anteriore  a  sei  mesi  precedenti  la  visita  e  redatto
conformemente all'allegato A al presente bando; 
    e)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'analisi  completa
delle urine con esame del sedimento; 
    f)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers
dell'epatite B e C; 
    g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita'
per anticorpi per HIV; 
    h) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita; 
    originale o copia conforme del referto del test di  gravidanza  -
in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (art. 580, comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -
eseguito presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata
con  il  SSN  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la visita. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria  elencata  nel  presente
comma, rinviera' i candidati a data successiva ove  rilevi  cause  di
incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa a: 
    esami ematochimici di cui alla lettera c); 
    markers virali di cui alla lettera f). 
    4.  La  commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
al precedente comma, oltre a sottoporre il  candidato  a  una  visita
medica generale  preliminare,  disporra'  l'esecuzione  dei  seguenti
accertamenti specialistici e strumentali: 
    a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d) visita psichiatrica; 
    e) analisi delle urine,  completa  di  drug  test  ed  esame  del
sedimento; 
    f) accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    g) visita odontoiatrica; 
    h) visita ortopedica; 
    i)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica  e  medico
legale del concorrente, da effettuare anche  presso  altre  strutture
sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  giudichera'  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi  quando,  per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel  sito
www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se  posti  nelle
zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di  discredito
alle istituzioni o possibile indice di personalita' abnorme  (in  tal
caso da accertare con visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici). 
    5.  I  candidati  risultati  idonei  agli  accertamenti  sanitari
saranno  sottoposti  alla  verifica  del  possesso  delle   capacita'
attitudinali, come da  direttive  tecniche  vigenti,  necessarie  per
assicurare un corretto e continuo svolgimento  dei  compiti  previsti
per i VFP  1.  Il  giudizio  derivante  dalla  suddetta  verifica  e'
definitivo. 
    6. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  i
candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere  riconosciuti
esenti: 
    a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate della Direzione Generale della Sanita' Militare; 
    b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
    c) da patologie per  le  quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione Generale della Sanita' Militare. 
    7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  la
commissione formulera' un giudizio di idoneita' con attribuzione  del
profilo sanitario, secondo  quanto  previsto  dalla  direttiva  della
Direzione   Generale   della   Sanita'   Militare,    precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera'  l'esclusione  dal
reclutamento. La commissione, qualora lo ritenga  necessario,  potra'
disporre l'effettuazione di ogni altro  esame  o  accertamento  utile
alla definizione del giudizio di inidoneita'. 
    Il giudizio, con determinazione del presidente della  commissione
delegata dalla DGPM alle predette  incombenze,  sara'  comunicato  al
candidato mediante apposito foglio di notifica. 
    8. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale  e'  previsto  -  ai  sensi
della normativa vigente - il contributo unificato  di  euro  650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione. 
    9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psicofisici,
inoltre, e' data  facolta'  all'interessato  di  avanzare,  entro  30
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame - da  allegare  necessariamente  (come
file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica  certificata
da  inviare,  utilizzando  esclusivamente   un   account   di   posta
elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o
a  un  messaggio  di  posta  elettronica  da   inviare,   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta   elettronica,   all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - corredata di copia per  immagine  (file
in formato PDF) della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una
struttura sanitaria  pubblica  o  privata  accreditata  con  il  SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e  per  abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione  sanitaria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la Commissione  medica  centrale  presso  l'Ispettorato  di
Sanita'  della  Marina  Militare,  che  provvedera'  a  convocare  il
candidato  al  fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei  requisiti
psicofisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica centrale presso Maricentro  per  il  completamento
degli accertamenti  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.  I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria
del blocco di provenienza saranno incorporati  con  il  primo  blocco
utile assumendone la decorrenza giuridica. 
                               Art. 12 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  provvede  a
compilare la graduatoria di merito, che verra' consegnata  alla  DGPM
per l'approvazione con decreto interdirigenziale. 
    2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 13 e 14. 
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara'  pubblicata  nel  portale  dei  concorsi  e  nel  sito
www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 13 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello
Stato   Maggiore   della   Marina   la   DGPM   potra'    autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del blocco precedente. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  della  Marina   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1. 
                               Art. 14 
 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  13,  a  copertura  dei
posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello  Stato  Maggiore  della  Marina  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,
dalle  graduatorie  dei  VFP  1  nell'Esercito   e   nell'Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti. 
                               Art. 15 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. Per ogni blocco Maricentro e' delegato dalla DGPM a  convocare
per l'incorporazione i candidati risultati idonei  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di  un
anno sulla base della graduatoria di cui al precedente art.  12  fino
alla copertura dei posti previsti. 
    2. La convocazione e'  consegnata  agli  interessati  al  termine
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e contiene la  data  e
l'ora di presentazione presso la Scuola  Sottufficiali  della  Marina
Militare di Taranto. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate da Maricentro nella lettera di  convocazione,
a pena di decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione,  redatta
conformemente  all'allegato  B  al  presente  bando,  attestante   il
mantenimento   dei   requisiti   dichiarati    nella    domanda    di
partecipazione.  Tale  documento  sara'  acquisito  e  inserito   nel
fascicolo   personale   dell'interessato   a   cura   della    Scuola
Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata sia del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado
sia della documentazione attestante l'eventuale possesso di titoli di
preferenza e/o l'eventuale diritto alla riserva dei posti, nonche' un
referto  analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del  glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  prevista  incorporazione  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di
Taranto. I candidati che non  si  presenteranno  nella  data  fissata
nella comunicazione di convocazione saranno considerati  rinunciatari
e i relativi posti potranno essere coperti da Maricentro,  traendo  i
candidati idonei non vincitori dalla graduatoria di cui all'art. 12. 
    6. Il personale incorporato sara' sottoposto ad addestramento per
l'impiego  in  operazioni  su  tutto  il   territorio   nazionale   e
all'estero. 
    7.  La  DGPM   determinera',   con   decreto   interdirigenziale,
l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un armo nella
Marina  Militare,  ripartendoli  tra  CEMM  e  CP  e  nelle  relative
categorie/specialita'/abilitazioni, in base all'assegnazione  operata
dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), con riserva
dell'accertamento, anche successivo, del possesso  dei  requisiti  di
partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    8. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione. 
                               Art. 16 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto delle consistenze annuali previste  per  i  volontari  nella
Marina Militare, i VFP 1 potranno essere ammessi,  a  domanda,  a  un
periodo di rafferma della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  17,  comma
3, potra' essere prolungato, su proposta  dell'Amministrazione  della
Difesa e previa accettazione dagli interessati, oltre il termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al  completamento  dell'iter  concorsuale  per  il  reclutamento  dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). 
                               Art. 17 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    1. I VFP 1 della  Marina  Militare  potranno  conseguire,  previo
giudizio di idoneita', il grado di Comune di 1ª classe non prima  del
compimento del terzo mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del  grado  di
Comune di 1ª classe saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al
compimento del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando. 
                               Art. 18 
 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa 
 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno  ai
sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati  dall'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
Difesa. 
                               Art. 19 
 
 
                              Benefici 
 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare  in  qualita'  di  VFP  1  nella  Marina  Militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti  normative  di
settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa. 
                               Art. 20 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  la  sede  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  Maricentro  i
candidati  potranno   fruire   di   vitto   e   alloggio   a   carico
dell'Amministrazione della Difesa, se disponibili. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) il responsabile di Maricentro; 
    b) il presidente della commissione valutatrice; 
    c) il presidente della  commissione  preposta  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
    d) il  presidente  della  commissione  per  la  ripartizione  dei
candidati vincitori tra CEMM e CP e per l'attribuzione delle relative
categorie/specialita'/abilitazioni; 
    e) il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM. 
                               Art. 22 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 20 agosto 2013 
 
                               Amm. Isp. Capo (CP): Felicio Angrisano 
Amm. Div.: Pierluigi Rosati 
 
                                ____ 
 
 
                         AVVERTENZE GENERALI 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
    1) consultando il portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero
della Difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it; 
    2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: 
    dal lunedi' al venerdi': dalle 0900 alle 1230; 
    dal lunedi' al giovedi': dalle 1445 alle 1600.