Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 17-01-2014
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO Concorso (Scad. 30 giugno 2014) Indizione della sessione annuale degli esami di Stato ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-01-2014
Data Scadenza bando 30-06-2014
Condividi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Concorso (Scad. 30 giugno 2014)

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - sessione 2014 (Decreto direttoriale dell'8 gennaio 2014).

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137   «Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  a  seguito  della
Conferenza dei servizi indetta per il giorno 13 dicembre  2013  -  ai
sensi e per gli effetti  dell'art.  14  e  seguenti  della  legge  n.
241/1990  -  ai   fini   dell'approvazione   del   presente   decreto
direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge  n.  12/1979,
le modalita' e i programmi degli esami di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro; 
    Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero del lavoro con le amministrazioni e gli  enti  interessati,
il 10 dicembre 1999, da  cui  risulta  la  decisione  di  attuare  il
decentramento alle direzioni regionali del lavoro della nomina  delle
commissioni  di  esame   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di consulente del lavoro; 
    Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999  con  cui,  ai
direttori delle direzioni regionali del  lavoro,  a  decorrere  dalla
sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere  alla  nomina
dei componenti  delle  commissioni  esaminatrici  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2014 la sessione degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro presso le direzioni regionali del lavoro  di:  Ancona,  Aosta,
Bari,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,  Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione  Sicilia  -  Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi  e
delle attivita' formative - e  le  province  autonome  di  Bolzano  -
Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. 
                               Art. 2 
 
 
    L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale. 
    Le prove scritte sono due e consistono nello  svolgimento  di  un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione  sociale  e  di  una
prova  teorico-pratica   sul   diritto   tributario,   scelti   dalla
commissione. 
    La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 
    1) diritto del lavoro; 
    2) legislazione sociale; 
    3) diritto tributario; 
    4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
    5) nozioni generali sulla ragioneria,  con  particolare  riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio. 
    Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  sono  assegnate   al
candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati  possono
consultare i testi  di  legge  non  commentati  e  autorizzati  dalla
commissione e i dizionari. 
                               Art. 3 
 
 
    Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane,  presso
le sedi che saranno indicate dagli uffici  di  cui  all'art.  1,  nei
seguenti giorni: 
    diritto del lavoro e legislazione sociale: 3 settembre 2014; 
    prova teorico-pratica di diritto tributario: 4 settembre 2014. 
    Le sedi di svolgimento degli esami saranno  pubblicate  sul  sito
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it,
sezione «avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi. 
    I candidati dovranno presentarsi muniti di  valido  documento  di
riconoscimento. 
                               Art. 4 
 
 
    Le domande di ammissione all'esame di Stato,  redatte  in  bollo,
secondo il fac-simile allegato al  presente  bando  (allegato  1),  e
debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 30 giugno 2014 alle  direzioni  regionali  del  lavoro
territorialmente competenti, nonche'  presso  la  Regione  Sicilia  -
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative e  le  province  autonome  di
Bolzano - Ufficio tutela sociale  del  lavoro, e  Trento  -  Servizio
lavoro. 
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   entro   il   termine
sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante. 
    I candidati possono sostenere  l'esame  di  Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare: 
      1) - a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
    b) residenza anagrafica; 
    c)  recapito  presso  il  quale  desidera  vengano   inviate   le
comunicazioni relative al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di  avviamento  postale,  nonche'  il  recapito  telefonico  e
l'eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata. 
    Il  candidato  e'  tenuto  a  comunicare   tempestivamente   ogni
variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  il  caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da  parte  del  candidato  o  di  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata; 
        d) di essere cittadini italiani o comunitari ovvero familiari
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto  di  soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri  in
possesso di permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
      2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art.  3,  comma  2  della  legge  n.
12/1979, cosi' come esplicitati nel parere n.  1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato  a  tal  fine  dal  MIUR  -  Consiglio  universitario
nazionale (CUN): 
        A) diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B) laurea triennale o  laurea  specialistica  (LS)  o  laurea
magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi  di  cui
al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
    Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
    Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; 
    Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
    Classe L-33: scienze economiche; 
    Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. 
    Laurea magistrale appartenente a: 
    Classe LM-56: scienze dell'economia; 
    Classe LM-62: scienze della politica; 
    Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
    Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
    Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; 
        C) i  titoli  equipollenti  ex  decreto  interministeriale  9
luglio 2009 ed equiparati ex decreto  interministeriale  11  novembre
2011 (ai sensi del citato parere del  CUN  n.  1540  del  23  ottobre
2012), nonche' le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro
dell'universita' e della  ricerca  n.  386  del  26  luglio  2007  in
relazione alle classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540; 
        D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono  ammessi  coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del  proprio
titolo di studio da parte dell' organo competente (CUN)  cui  abbiano
fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto  il  certificato  di
compiuta pratica o essendo iscritti al registro  dei  praticanti  dei
consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione
del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540,
otterranno il relativo parere  ove  necessario,  nonche'  coloro  che
abbiano conseguito i titoli  di  studio  di  laurea  quadriennale  in
sociologia e di laurea,  classe  14,  in  scienze  e  tecniche  della
comunicazione e che  abbiano  ottenuto  il  certificato  di  compiuta
pratica  o  risultino  iscritti  al  registro  dei   praticanti   dei
consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013; 
        E) i candidati che siano in possesso di un titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi dell'art. 12 legge n. 29/2006 e del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 189/2009; 
      3) di essere in possesso o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento del praticantato. 
    I requisiti prescritti, salvo quelli per i  quali  sia  data  una
indicazione diversa alla lettera D)  del  precedente  n.  2),  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    Alla domanda devono essere allegati, a  pena  di  non  ammissione
all'esame: 
    a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato; 
    b) ricevuta attestante  il  pagamento  della  tassa  di  € 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8  dicembre  1956,  n.  1378,
nonche' del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 1990, da  versarsi  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T). 
    Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a  conoscenza
della responsabilita' penale a cui puo' andare incontro  in  caso  di
dichiarazioni mendaci  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti  a
verita' (art. 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p.). 
    I candidati sono ammessi agli esami con riserva  di  accertamento
dei requisiti  dichiarati  da  parte  degli  uffici  competenti  alla
ricezione delle domande, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 71 e 75 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
 
    I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  allo  specifico
handicap  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  n.  104/1992.  Tale
condizione deve essere  rappresentata  nella  domanda  di  esame  con
indicazione del tipo di supporto richiesto. 
    Alla candidata che necessiti  di  un  periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari  al  periodo  stesso.  Tale  condizione  dovra'
essere tempestivamente rappresentata alla commissione. 
                               Art. 6 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  osservano,  in
quanto applicabili, le norme stabilite  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686,  (norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 («Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi») e successive modifiche ed integrazioni. 
                               Art. 7 
 
 
    Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta  e
per ogni materia o gruppo di materie della  prova  orale  e  dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato. 
    La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per  il  numero
dei  componenti  l'intera  commissione,  costituisce  il  punto   per
ciascuna prova scritta e per ciascuna materia  o  gruppo  di  materie
della prova orale. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno  sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. 
                               Art. 8 
 
 
    Con successivi decreti dei direttori  delle  direzioni  regionali
del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali. 
                               Art. 9 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 00 gennaio 2014 
 
                                        Il direttore generale: Onelli