Concorso per 7000 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 7000
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 23-09-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 5 agosto 2015) Bando di reclutamento, per il 2015, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-09-2014
Data Scadenza bando 05-08-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 5 agosto 2015)

Bando di reclutamento, per il 2015, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 0897464 del 13 agosto 2014  dello
Stato   maggiore   dell'Esercito,   contenente   gli   elementi    di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento,  per  il
2015, di 7.000 volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP  1)
nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0096929 del 6  agosto  2014,  con  il
quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2015; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013,
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390,  concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore generale della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2015 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di  7.000
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento: 
      a) 1° blocco, con prevista incorporazione  nel  mese  di  marzo
2015, 2.100 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 ottobre
2014 al 7 novembre 2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre
1996, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  giugno
2015, 1.700 posti. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  9
dicembre 2014 al 7 gennaio 2015, per i nati dal 7 gennaio 1990  al  7
gennaio 1997, estremi compresi; 
      c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2015, 1.700 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10  marzo
2015 all'8 aprile 2015, per i nati dall'8 aprile  1990  all'8  aprile
1997, estremi compresi; 
      d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di  dicembre
2015, 1.500 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7  luglio
2015 al 5 agosto 2015, per i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997,
estremi compresi. 
    2. Il 10% dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  categorie
previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
e indicate nel modello di domanda di  partecipazione  pubblicato  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In  caso  di
mancanza, anche  parziale,  di  candidati  idonei  appartenenti  alle
suindicate  categorie  di  riservatari,  i  relativi  posti   saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi  e  nel  rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel  sito  www.persomil.difesa.it,  che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In
ogni caso la stessa Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la
citata  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria  di  primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) statura  non  inferiore  a  m  1,65,  se  candidati  di  sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61,  se  candidate  di  sesso
femminile; 
    m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello
dell'eta',  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena
l'esclusione dal reclutamento. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1.  Nell'ambito  dell'iter  di  snellimento   e   semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel  prosieguo:  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line  Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o  dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
    a) fornendo un indirizzo di  posta  elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; 
    b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta  nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento  elettronica  rilasciata
da un'Amministrazione  dello  Stato  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    Prima  di  iniziare  la  procedura  guidata  di   accreditamento,
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni,  i  concorrenti  dovranno   visionare   attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato  per  ciascun
blocco dall'art. 1, comma 1. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (file  in
formato  PDF),  da  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,  del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita'  sportiva  agonistica  per   le   discipline   sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982, rilasciato,  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi
precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande  per  ciascun  blocco,  da  un   medico   appartenente   alla
federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
(S.S.N.) e  che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato in medicina dello sport. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza, all'atto  della  presentazione  presso  i  centri  di
selezione indicati dalla Forza armata. Dopo l'invio della domanda,  i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di  quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti  con
le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso,  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1), la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare   i   candidati   con   avviso    pubblicato    nel    sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome e il sesso; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9,  unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo art. 10; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    k) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione  della  domanda  a
una selezione psico-fisica, prevista nel corso di  una  procedura  di
reclutamento dell'Esercito; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
    q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 
    r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza; 
    s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio  presso
i reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in  ordine  di
preferenza; 
    t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso  reparti  di
paracadutisti dell'Esercito. In  tal  caso  gli  arruolandi  potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle
regioni  segnalate,  a  unita'  di  paracadutisti  sulla  base  delle
esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco; 
    u)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    v)  l'eventuale  gradimento  a  prestare  servizio  nelle  truppe
alpine; 
    w)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati  che,  convocati  per  l'incorporazione,  non  si
presenteranno presso i  reggimenti  addestrativi  o  che  daranno  le
dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova
domanda  di  partecipazione  per   un   blocco   non   immediatamente
successivo. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti  www.persomil.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, entro il termine di presentazione  delle  domande  di
cui all'art. 4, comma 1, nonche'  eventuali  ulteriori  comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo  di  posta
elettronica,   dell'eventuale   indirizzo   di   posta    elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio  di  posta  elettronica  certificata,  utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio di posta elettronica, utilizzando esclusivamente un account
di            posta            elettronica,             all'indirizzo
uad1sezvfp1@ceselna.esercito.difesa.it,  indicando  il  concorso   al
quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque  essere  allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1  fatta  eccezione
per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a  proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti  non  colposi,
di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma  di
istruzione secondaria di primo grado e formazione  della  graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  10
e formazione della relativa graduatoria; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso  i  centri  di  selezione  indicati
dalla Forza armata per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale; 
    i) formazione, da  parte  della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
    k) assegnazione  ai  vari  reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui  alla
precedente lettera j); 
    l) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
    m) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente. 
                               Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c) prive della copia per  immagine  (file  in  formato  PDF)  del
certificato  medico  attestante  l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica in corso di validita'; 
    d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 6, lettera b) e  a  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  e  i)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  d)  del
presente articolo; 
    b) a non ammettere le domande di  candidati  gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento; 
    c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di
idoneita'  all'attivita'  sportiva   agonistica,   escludendo   dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano  privi  o  che
non lo hanno presentato o che lo  hanno  presentato  fuori  corso  di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  all'autorita'
giudiziaria e non potra' presentare domanda di partecipazione  per  i
successivi blocchi. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente-
il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  60  e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri; 
    c)  due  Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  ovvero
funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri; 
    d) un Sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  ovvero
assistente  amministrativo,  appartenente  all'Amministrazione  della
Difesa, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i centri di selezione indicati  dalla  Forza
armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro; 
    c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla
professione,  appartenente   all'Amministrazione   della   Difesa   o
convenzionato, membro; 
    d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di  grado  non  inferiore  a
Maresciallo, membro; 
    e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
                               Art. 9 
 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio  o  della  votazione  conseguiti  nel
diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,  assegnando  i
seguenti punteggi: 
    a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria  entro  i  seguenti  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco:  20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 10 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
    a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    b) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera a): punti 10; 
    c)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere a) e b): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      d)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere a), b) e c): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      e) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale),  non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c)
e d): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
    f) attestato di formazione  professionale  rilasciato  ‒ai  sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da  Enti  statali  o  regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
    g) maestro di sci: punti 4; 
    h) guida alpina, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  alla
precedente lettera g): punti 4; 
    i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere g) e 
    h): punti 2,5; 
    j) istruttore del  Club  alpino  italiano  (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
    k) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio  o
di  nuoto   per   salvamento,   rilasciato   da   enti   riconosciuti
dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5; 
    l) patente di guida civile: 
    categoria B: punti 1; 
    categoria BE: punti 1,5; 
    categoria C1/C: punti 2; 
    categoria C1E/CE: punti 2,5; 
    categoria D1/D: punti 3; 
    categoria D1E/DE: punti 3,5; 
    m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    n) porto d'armi: punti 1; 
    o) autorizzazione a montare per sport olimpici  rilasciata  dalla
Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che  la  patente  A
ludica non costituisce titolo di merito): 
    brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
    1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
    2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 
      p) qualifica  tecnica  federale  rilasciata  dalla  Federazione
italiana sport equestri: 
    operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
    istruttore federale di 1° livello: punti 2; 
    q) corso  di  mascalcia  per  allievi  civili  presso  il  Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1; 
    r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile  a  una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza  correlato  al  «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR»  (si  evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
    livello A 2: punti 0,5; 
    livello B 1: punti 1; 
    livello B 2: punti 1,5; 
    livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 
      s)  aver  svolto  per  almeno  un  anno  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande per ciascun blocco. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara'   pubblicata   nel   portale   dei   concorsi   e   nel    sito
www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di
selezione indicati dalla Forza armata i candidati per  l'accertamento
dei  requisiti  psico-fisici   e   attitudinali,   attingendo   dalla
graduatoria di cui al precedente art. 10 entro i  limiti  di  seguito
indicati: per il 1° blocco: 7.500; per il 2° blocco: 6.000; per il 3°
blocco: 6.000; per il 4° blocco: 5.300. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente  art.  10,
presso  i  centri  di  selezione  indicati  dalla  Forza  armata  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  attitudinale,  fino  al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 
    3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi  agli  accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  pena
l'esclusione dal reclutamento, con: 
    a)  certificato  medico,  con   validita'   annuale,   attestante
l'idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica  per  le  discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto  del  Ministero  della
sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato, in data non anteriore a sei
mesi precedenti la data di scadenza del termine per la  presentazione
delle domande per ciascun blocco,  da  un  medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il S.S.N. e che esercita  in  tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport; 
    b) documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
    c) se in possesso di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
    d)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore
a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il
gruppo sanguigno, dei seguenti esami: 
    analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    emocromo completo; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
      e) originale del referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con  il  S.S.N.,  con
campione biologico  prelevato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita, dei seguenti esami: 
    markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
    test  intradermico  Mantoux,   ovvero   test   Quantiferon,   per
l'accertamento dell'eventuale  contatto  con  il  micobatterio  della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario  presentare  anche
il referto dell'esame radiografico del  torace  nelle  due  posizioni
standard; 
    anteriore/posteriore  e  latero/laterale-  o  il  certificato  di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 
    f)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore
a un mese precedente la  visita,  dell'analisi  delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta
impregiudicata la facolta'  per  l'Amministrazione  della  Difesa  di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i reggimenti addestrativi; 
    g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia  in  data
non anteriore a sei mesi  precedenti  la  visita,  controfirmato  dai
candidati, redatto conformemente all'allegato A al presente  bando  e
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti,  nonche'  la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento; 
    h) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il S.S.N. in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita; 
    originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito  negativo,  in  quanto  lo  stato  di  gravidanza   costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90),  rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
S.S.N., con campione biologico prelevato  in  data  non  anteriore  a
cinque giorni precedenti la visita. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria  elencata  nel  presente
comma, rinvieranno i candidati a data successiva ove  rilevino  cause
di incompletezza nella documentazione sanitaria  presentata  relativa
a: 
    esami ematochimici e/o delle urine di cui alla lettera d); 
    markers virali di cui alla lettera e); 
    drug test di cui alla lettera f). 
    4.  Le  commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
nel precedente comma, oltre a sottoporre i  candidati  a  una  visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione  dei  dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione  dei  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali: 
    a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d) valutazione  della  personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica; 
    e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool
in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e  alla  valutazione
degli esami ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV)  e  conferma
dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica  della  transferrina
carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile  per
l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del  relativo
referto  alla  commissione  per  gli  accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali; 
    f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di  laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta  utile  per
consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale   dei
concorrenti. Nel  caso  in  cui  si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi quando, per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel  sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito alle istituzioni. 
    Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i  candidati
riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno  volti
a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei
seguenti specifici requisiti: 
        1) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile, e  a
m 1,61, se di sesso femminile; 
        2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
        3) perdita uditiva: 
          monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
    bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
    monolaterale o bilaterale isolata < =30 dB per le  frequenze  tra
500 e 3000 Hz e < =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare  o  a
seguito  di  uno  degli  accertamenti  di  cui  al  presente   comma,
comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento. 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
    5. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita,  saranno
riconosciuti  affetti,  dalle  commissioni   per   gli   accertamenti
psico-fisici, da malattie o lesioni acute  di  recente  insorgenza  e
presumibile breve  durata,  per  le  quali  risulta  scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale  da  lasciar  prevedere  la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
rinvieranno  il  giudizio,  fissando  il  termine  entro   il   quale
sottoporli ad accertamento definitivo per la  verifica  del  possesso
dell'idoneita' psico-fisica. 
    6. I candidati saranno  altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i  VFP  1.  Nella  valutazione  attitudinale
saranno   comprese   tre   prove   ginnico-sportive   per   accertare
l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate  nell'allegato  B
al presente bando. Il mancato superamento anche di una sola  di  tali
prove determinera'  il  giudizio  di  inidoneita'  e,  quindi,  senza
procedere  a  ulteriori  prove  e/o  accertamenti,  l'esclusione  dal
concorso.  Il  giudizio  derivante  dalle  suddette  valutazioni   e'
definitivo e sara' reso noto  ai  candidati  seduta  stante  mediante
apposito foglio di notifica. 
    7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui
al decreto del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,  ovvero  di
inidoneita',  che  comportera'  l'esclusione  dal  reclutamento.   Il
giudizio,  con  determinazione  dei  presidenti   delle   commissioni
delegate dalla DGPM alle predette  incombenze,  sara'  comunicato  al
candidato mediante apposito foglio di notifica. 
    8. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto, ai  sensi  della
normativa  vigente,  un  contributo  unificato   di   euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione. 
    9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di  avanzare,
entro  trenta  giorni   dalla   data   di   notifica   del   relativo
provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un  messaggio  di  posta
elettronica certificata da  inviare,  utilizzando  esclusivamente  un
account   di    posta    elettronica    certificata,    all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta  elettronica,
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it,  corredata  di  copia  per
immagine  (file  in  formato  PDF)  della  certificazione   sanitaria
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata  accreditata
con il  S.S.N.,  attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e  per  abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione  sanitaria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la commissione medica concorsuale  unica  di  appello,  che
provvedera'  a  convocare  il  candidato  al   fine   di   sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica  presso  il  centro  di  selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero, qualora nel frattempo soppresso,  presso
il  centro  di  selezione  indicato  dalla  Forza  armata),  per   il
completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e  collocati  utilmente
nella graduatoria del blocco di provenienza saranno  incorporati  con
il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica. 
    11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365  giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una  procedura  di
reclutamento della Forza armata, alla data di  convocazione  per  gli
accertamenti  sanitari  devono,  previa  esibizione  del  modulo   di
notifica  di  idoneita'  comprensivo  del   profilo   precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
    verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla
visita medica diretta e alla  valutazione  degli  esami  ematochimici
(gamma GT,  GOT,  GPT  e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale  sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato  a  data
utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali; 
    visita medica generale conclusiva. 
    Per i candidati gia' giudicati idonei  nell'ambito  dello  stesso
concorso resta valida l'idoneita' attitudinale conseguita. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al
precedente comma 4. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera d), limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo  completo,
e lettere f), g) e h) - (solo per i concorrenti di sesso femminile). 
                               Art. 12 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a
compilare  la  graduatoria  di  merito,  comprendente   i   candidati
giudicati idonei e quelli  eventualmente  in  attesa  dell'esito  dei
predetti  accertamenti,  che  verra'   consegnata   alla   DGPM   per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie sono valide dodoci mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 13 e 14. 
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara'  pubblicata  nel  portale  dei  concorsi  e  nel  sito
www.persomil.difesa.it 
                               Art. 13 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello
Stato   maggiore   dell'Esercito   la   DGPM    potra'    autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del blocco precedente. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1. 
                               Art. 14 
 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  13,  a  copertura  dei
posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e  nell'Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti. 
                               Art. 15 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. Per ogni blocco saranno convocati  i  candidati  da  ammettere
alla ferma prefissata di un anno  presso  i  reggimenti  addestrativi
indicati  dallo  Stato  maggiore  dell'Esercito,  sulla  base   della
graduatoria  di  cui  all'art.  12  fino  alla  copertura  dei  posti
previsti. 
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita'  indicate  nell'art.  5  e   contiene   l'indicazione   del
reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di  presentazione,  nonche'  le   modalita'   di   produzione   della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni  gia'  effettuate
in ambito civile e militare. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto  analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del  glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  soggette  a   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  prevista  incorporazione  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'art. 12, che non si presenteranno  nella
data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno considerati
rinunciatari. In caso di piu' date di incorporazione riferite a  ogni
blocco, gli effetti giuridici decorreranno  dalla  prima  fra  quelle
previste. 
    7. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, i reggimenti
addestrativi dovranno inviare la  copia  dei  relativi  verbali,  con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza. 
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione. 
                               Art. 16 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere  ammessi,  a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  17  potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione  della  Difesa  e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del  periodo
di ferma o di  rafferma  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). 
                               Art. 17 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando. 
                               Art. 18 
 
 
     Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia 
a ordinamento militare e civile e  del  Corpo  militare  della  Croce
                                Rossa 
 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno  ai
sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati  dall'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa. 
                               Art. 19 
 
 
                              Benefici 
 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce Rossa. 
                               Art. 20 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  la  sede  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  i  centri  di
selezione indicati dalla Forza armata i candidati potranno fruire  di
vitto e alloggio  a  carico  dell'Amministrazione  della  Difesa,  se
disponibili. 
    3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire  dell'alloggio  presso  tali
enti dalla sera precedente la data  di  convocazione.  Essi  dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 
    4.  Ai  VFP1  che  prestano  servizio  nei  reparti   alpini   e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) il responsabile del CSRNE; 
    b) il responsabile della Sezione C3I del Comando regione militare
nord; 
    c) il presidente della commissione valutatrice; 
    d) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
    e) il Direttore in sede vacante della 2^ Divisione della DGPM. 
                               Art. 22 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 9 settembre 2014 
 
                                    Il Gen. C.A.: Francesco Tarricone 
      
Avvertenze generali: 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
    1) consultando il portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it; 
    2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 nei giorni  e
negli orari sotto indicati: 
        dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; 
        dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.